Il custode della cosa (responsabilità per il danno cagionato da cose in custodia)



L'art. 2051 cod.civ. non si riferisce alla "custodia" nel senso contrattuale del termine, bensì ad un effettivo potere fisico che implica il governo e l'uso della cosa ed a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi danno ad altri (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 1859/00).
In questo senso la custodia è il potere di effettiva disponibilità e controllo della cosa, indipendentemente dal titolo che si possa vantare sulla cosa stessa.
"Custode" è, quindi, chi si trovi nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, per effetto della disponibilità materiale di essa (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 24530/09; Cass. Civ. Sez. Unite, 12019/91). Non sussiste, al contrario, alcun potere di controllo, quando la relazione con la cosa è limitata nell'intensità e nel tempo di esercizio del potere, oppure consiste in una detenzione o un uso sporadico, nell'ambito di più ampi poteri organizzativi e direzionali spettanti ad altri (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 5418/78).

Il dovere di custodia, inteso come obbligo di prevenire eventuali danni nei confronti di terzi, non è immanente, pertanto, rispetto al diritto di proprietà o agli altri diritti reali (cfr., tuttavia, Cass. Civ., Sez.II, 15096/13). La custodia, proprio perché si riferisce al potere fisico effettivo sulla cosa, grava anche su numerosi titolari di diritti personali di godimento o di soggetti obbligati su base contrattuale. La custodia di cui all'art. 2051 cod. civ. differisce tuttavia sia dal punto di vista strutturale, sia dal punto di vista finalistico, rispetto al contenuto dell'obbligazione di cui all'art. 1177 cod. civ. . Mentre infatti l'obbligazione di custodire di cui a quest'ultima norma concerne una protezione della res nell'esclusivo interesse del creditore, in modo che essa non subisca danno, la custodia di cui all'art. 2051 cod. civ. è un dovere generico di condotta, non diretto ad una controparte determinata, ma rivolto a preservare i terzi dai danni che possano essere loro inferti. Per l'appalto ed il contratto d'opera, la giurisprudenza ha affermato tendenzialmente la responsabilità dell'esecutore dell'opera, perché questi acquista la piena disponibilità e potestà di fatto sulle cose consegnate.
In ogni caso è necessario un accertamento in fatto che stabilisca se, per effetto del contratto, si sia o meno verificato il totale trasferimento del potere di fatto sulla cosa. Quando, però, si tratti di appalto in cui sussista una significativa incidenza del committente nella fase esecutiva e, correlativamente, sulla cosa oggetto dei lavori o sugli stessi strumenti per l'esecuzione dell'opera, non viene meno il dovere di custodia e, quindi, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. . In questo caso, neppure la clausola contrattuale che prevede in favore del committente l'esonero di responsabilità verso i terzi, vale a liberare effettivamente il committente da responsabilità, perché una simile clausola non può, ovviamente, essere opposta ai terzi (cfr. Pretura di Pietrasanta, 20/09/1990). Nel caso di appalto avente ad oggetto la manutenzione della cosa, la giurisprudenza, in numerose occasioni, ha affermato la responsabilità esclusiva dell'appaltatore. Prevale, tuttavia, la tesi secondo cui la custodia postula necessariamente una relazione materiale con la cosa. Nel caso di affidamento della manutenzione, non è dunque giuridicamente configurabile una "custodia" distinta dalla detenzione (che è sempre un fatto necessariamente materiale). Ne segue che il detentore della res risponde ex art. 2051 cod. civ. anche quando abbia affidato a terzi il servizio di manutenzione (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 5007/96). Nell'ipotesi di danno derivato all'utente di un ascensore, non risponde dunque direttamente l'appaltatore del servizio di manutenzione, ma il condominio proprietario dell'impianto. Il Comune, in quanto custode delle strade urbane e delle condotte di acqua piovana risponde dai danni patiti da privati a seguito di piogge copiose non smaltite dalle condotte per difetto di manutenzione anche nel caso in cui il servizio di manutenzione sia stato appaltato ad un'impresa (cfr. Tribunale di Roma, 18/02/1988).

Il principio secondo cui la manutenzione non trasferisce la detenzione della cosa vale anche nell'ambito del condominio, con riguardo ai danni cagionati ad uno dei condomini. La giurisprudenza ha affermato, così, il diritto del singolo condomino a far valere contro il condominio i danni derivanti dal cattivo funzionamento di un impianto comune e dalla difettosità di parti comuni (es.: il cortile che funga da copertura e che dia luogo ad infiltrazioni nei locali sottostanti: Cass. Civ., Sez. III, 18042/13). Può accadere tuttavia in questi casi che il danno derivi da un difetto imputabile o ad un vizio di costruzione o all'inesatta esecuzione di un appalto affidato ad un'impresa dal condominio. In ogni caso infatti il condominio è responsabile, nella sua qualità di custode delle parti comuni dell'immobile. Quindi anche l'accertata responsabilità di una ditta incaricata di lavori di riparazione dell'edificio condominiale nella causazione dell'evento dannoso non vale ad escludere la responsabilità concorrente del condominio quando il danno deriva dalla cosa di proprietà comune (cfr. Tribunale di Milano, 17/04/1989). Resta irrilevante la possibilità, che spetta al condominio di agire poi in rivalsa nei confronti (o di chiamare in giudizio) il soggetto (impresa o costruttore) a cui è attribuibile il fatto illecito. Questo principio vale tanto più in relazione ai vizi e difetti congeniti, vale a dire riferibili all'impresa costruttrice, parallelamente responsabile, tuttavia ai sensi dell'art. 1669 cod.civ. (Cass. Civ., Sez. II, 15291/11).

Soltanto in un caso la giurisprudenza ha escluso la responsabilità del condominio: quando si tratti di danni subiti durante l'esecuzione del contratto di appalto. Se, in relazione al tipo di lavori effettuati deve ritenersi che il potere di controllo e di vigilanza sia passato totalmente in capo all'impresa appaltatrice, quest'ultima risponderà direttamente ed esclusivamente nei confronti del danneggiato (cfr. Tribunale di Milano, 21 gennaio 1991). In questa ipotesi non si può attribuire al condominio una relazione di fatto effettiva con il bene oggetto della manutenzione, che viene interamente affidato all'opera dell'appaltatore e, quindi, alla sua esclusiva custodia e responsabilità.

Per quanto concerne la responsabilità per i danni prodotti da cose date in locazione, nella giurisprudenza è sorto un vivace contrasto, per la cui soluzione si è reso necessario l'intervento della S.C. a Sezioni Unite. Verifichiamo l'evoluzione della problematica.

1) Secondo un primo orientamento, il conduttore risponderebbe soltanto per i danni prodotti dalle cose di cui egli può godere in virtù del contratto di locazione. Il proprietario risponde, invece, per le parti di immobili che rimangono nella sua disponibilità, e cioè le strutture e gli impianti su cui permane l'obbligo di vigilanza in capo al locatore. Occorre, quindi, verificare se sulla cosa dalla quale è derivato il danno l'obbligo di custodia incomba sul locatore, sul conduttore o su entrambi. Ad esempio la verifica della funzionalità dell'impianto di fognatura grava su entrambi i soggetti, in quanto il locatore ha l'obbligo del controllo periodico del buono stato di manutenzione degli impianti, mentre il conduttore, quale utente, ha l'obbligo di controllare che il difetto di funzionalità non arrechi danni a terzi. Quando il dovere di vigilanza grava su entrambi, la responsabilità dei due soggetti è, quindi, concorrente nei confronti del terzo danneggiato, salva la facoltà di rivalsa dell'uno nei confronti dell'altro, quando si accerti che l'uno aveva assolto diligentemente ai suoi oneri di vigilanza e che il mancato ripristino della funzionalità è imputabile esclusivamente all'altro (ad esempio, al locatore che abbia rifiutato quelle opere di manutenzione che gli spettavano, o al conduttore che non abbia comunicato al locatore il difetto o non abbia consentito di effettuare le necessarie riparazioni) (Cass. Civ. Sez. III, 433/87).
2) Secondo un altro orientamento, la locazione comporterebbe il passaggio al conduttore della custodia dell'immobile, con la conseguenza che la responsabilità per i danni ex art. 2051 cod.civ. sarebbe, di regola, ipotizzabile a carico del solo conduttore. Il danneggiato potrebbe esperire, quindi, l'azione ai sensi dell'art. 2051 cod.civ. soltanto nei confronti del conduttore, mentre il locatore potrebbe essere chiamato a rispondere congiuntamente al conduttore, ma solo ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. (con il conseguente maggiore onere probatorio, così Cass. Civ. Sez. III, 10599/91 ), oppure potrebbe essere convenuto successivamente dal conduttore in via di rivalsa (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 4068/86).
3) Un terzo orientamento, diametralmente opposto, ha affermato la sola responsabilità del proprietario, anche nel caso di danni derivanti da lavori di piccola manutenzione (gravanti sul conduttore ex art. 1576 cod. civ.), in quanto effettivo possessore della cosa locata resterebbe il locatore, con i conseguenti poteri di ingerenza e vigilanza e dovere di impedire che dalla cosa derivi nocumento ai terzi.
Anche in questo caso, tuttavia, il locatore potrebbe poi agire verso il conduttore in rivalsa, quando la responsabilità sia imputabile al conduttore che abbia omesso anche il banale onere di dare avviso al locatore del difetto insorto nella cosa (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 1868/83).

Le Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. Unite, 12019/91, hanno risolto il contrasto aderendo al primo orientamento. Il proprietario dell'immobile locato conserva la disponibilità giuridica e la custodia delle strutture murarie e degli impianti (cornicioni, tetti e tubature idriche). Su tali parti dell'immobile il conduttore non ha né il potere né il dovere di intervenire. Conseguentemente il proprietario è responsabile in via esclusiva dei danni arrecati a terzi da dette strutture ed impianti (salva la rivalsa nel rapporto interno, nel solo caso in cui il conduttore possa avere omesso colposamente di informare il proprietario). Con riguardo alle altre parti ed accessori del bene locato, il conduttore acquista la disponibilità, con facoltà ed obbligo di intervenire per evitare pregiudizi a terzi; quindi, in relazione ad esse, la responsabilità come custode incombe soltanto sul conduttore.

Conformandosi a questo orientamento, i giudici hanno ritenuto che, per il danno cagionato dal distacco di alcune mattonelle di modesto costo, la responsabilità è del solo conduttore (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 7578/95 ); per i danni provocati all'appartamento inferiore a causa di infiltrazioni provenienti dall'appartamento in locazione, la responsabilità è invece del proprietario (cfr. Pretura di Catania, 26 aprile 1995 ). Per lo scoppio di un tubo idrico in un punto precedente al rubinetto di uscita, risponde il proprietario (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 4994/96): la possibilità del proprietario di rivalersi nei confronti del conduttore è subordinata, in questi casi, alla dimostrazione dell'omissione di informazione da parte del conduttore. Non vanno escluse soluzioni fondate su un approccio concretamente basato sulla ricognizione di quali siano i poteri ed i doveri di conduttore e locatore. Così se il conduttore immuta abusivamente, senza il permesso della proprietà, lo stato dei luoghi (aprendo una porta finestra intesa a consentire l'accesso ad un lastrico solare altrimenti interdetto) risponde in via esclusiva del danno cagionato, nella specie ad una domestica caduta da un lucernario strutturalmente inidoneo a sopportare il peso (Cass. Civ., Sez. III, 19657/2014).

In ipotesi di contratto preliminare con consegna anticipata della cosa, la Suprema Corte ha recentemente statuito che la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. grava esclusivamente sul promissario-acquirente che sia entrato nel godimento della cosa allorché la consegna abbia avuto il carattere della definitività, nel senso che possa dirsi adempiuta l'obbligazione del venditore ex art. 1476 cod. civ.. Permane, invece, la responsabilità del promittente-venditore qualora la consegna sia stata effettuata per consentire esigenze particolari e transitorie del promissario-acquirente (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 8818/96).

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