Il curatore dell'eredità giacente: natura giuridica della funzione



Secondo l'impostazione preferibile il curatore dell'eredità giacente sarebbe titolare di un ufficio di diritto privato. Egli infatti esercita nomine proprio un'attività nell'interesse di altri in esplicazione di un potere (o meglio di una funzione) che gli deriva dall'ordinamento in esito ad una formale investitura (la nomina del giudice) nota1. Non pare, al contrario, dar adeguatamente conto dell'essenza della figura la teorica che fa ricorso al fenomeno della rappresentanza nota2. E' al riguardo il caso di assumere in separata considerazione i distinti elementi della spendita del nome e dell' interesse ad agire. Sotto il primo profilo il fatto che il curatore agisca a proprio nome potrebbe semplicemente indirizzare l'interprete verso l'istituto della rappresentanza indiretta. E' tuttavia il tema dell'individuazione dell'interesse che rivela le difficoltà della costruzione. Ricorrendo ad un'impostazione che rinviene il proprio antecedente logico nella concezione romanistica è stato sostenuto che la curatela rappresenterebbe l'eredità. Quest'ultima non può tuttavia certo essere considerata un ente dotato di soggettività giuridica. Né si può dire che il curatore agisca nell'esclusivo interesse del chiamato nota3.

In definitiva la curatela viene ad assicurare protezione a tutti i soggetti che, a vario titolo, possono definirsi interessati alla conservazione in senso ampio del compendio ereditario. Del che costituisce logico corollario la legittimazione attiva in ordine alla nomina: non a caso l'art. 528 cod.civ. fa riferimento generico all'istanza delle persone interessate ed anche all'intervento d'ufficio del giudice.

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Note

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Giannattasio, Delle successioni:delle successioni testamentarie (artt.587-712), in Comm. cod. civ., libro II, t.3, Torino, 1980, p. 248; Natoli, L'amministrazione nel periodo successivo all'accettazione, in L'amministrazione di beni ereditari, vol. II, Milano, 1969, p. 307; Grosso-Burdese, Le successioni. Parte generale, in Tratt.dir.civ.it., diretto da Vassalli, Torino, 1977, p. 218; Bianca, Diritto civile, vol. II, Milano, 1989, p. 231.
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nota2

Cfr. D'Avanzo, Delle successioni, parte generale, Firenze, 1941, p. 366; Azzariti, Le successioni e le donazioni, Libro II del Codice civile, Napoli, 1982, p. 329. Il curatore agirebbe in sostituzione o nell'interesse dell'erede. E' agevole ribattere come da un lato la giacenza postuli, per l'appunto, che ancora un erede non vi sia, dall'altro come la curatela giovi indistintamente a tutti, vale a dire i chiamati, i legatari, i creditori ereditari (in questo senso Prestipino, Delle successioni in generale (Artt.456-535), in Comm. cod.civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1981, p. 492).
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nota3

Ferri, Disposizioni generali sulle successioni (Artt.456-511), in Comm.cod.civ., diretto da Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1997, p. 165 secondo il quale gli effetti dell'agire del curatore si ripercuoterebbero in capo al chiamato rappresentato. Una volta che costui fosse divenuto erede, si approprierebbe dell'asse quale risulta dall'attività di amministrazione della curatela. Giova, in senso contrario, osservare come i poteri del curatore differiscano da quelli del chiamato che, tra l'altro, non pare essere obbligato, a differenza del primo, ad amministrare il compendio ereditario. E' stato rilevato, sotto il primo profilo, come il curatore non possa certo accettare l'eredità, avendo tuttavia la possibilità di porre in essere atti di liquidazione del compendio ereditario inattingibili al chiamato. In giurisprudenza è stato messo a fuoco comeil curatore sia titolare di poteri al medesimo attribuiti dalla legge, poteri aventi connotati di maggiore latitudine rispetto a quelli di cui può avvalersi il chiamato all'eredità (Cass. Civ. Sez. II, 727/69 ).
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Bibliografia

  • AZZARITI, Le successioni e le donazioni: Libro secondo del Codice Civile, Padova, 1982
  • BIANCA, Diritto civile, Milano, II, 1989
  • D’AVANZO, Delle successioni, parte generale, Firenze, 1941
  • FERRI, Successioni in generale. Art.456 - 511, Bologna Roma, Comm.cod.civ. Scialoja Branca, 1980
  • GIANNATTASIO, Delle successioni. Disposizioni generali. Successioni legittime, Torino, Comm.cod.civ., II, 1971
  • GROSSO-BURDESE, Le successioni. Parte generale, Torino, Tratt.dir.civ. it. diretto da Vassalli, XII - t.1, 1977
  • NATOLI, L'amministrazione dei beni ereditari, Milano, I, 1968
  • PRESTIPINO, Delle successioni in generale, Novara-Roma, Comm.cod.civ., dir. da De Martino, 1981

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