Il controllo di legalità sull'atto costitutivo




Prima che l'atto costitutivo della società venga perfezionato con la stipulazione dell'atto pubblico occorre che le clausole che lo compongono vengano vagliate, in modo tale da evitare che contengano prescrizioni in contrasto con la legge. Questo controllo era affidato, prima dell'emanazione della legge 340/2000, il cui art. 32 ha modificato l'art. 2330 cod. civ. , all'autorità giudiziaria (precisamente al Tribunale nella cui giurisdizione era posta la sede della società). Tale sindacato era in ogni caso preceduto da quello del notaio, al quale comunque la legge proibisce di ricevere atti espressamente proibiti dalla legge (art. 28 l.n. ). Eliminata la prima forma di controllo è rimasta la seconda, dovendo per l'effetto il notaio essere considerato come il "filtro" dell'attività negoziale che si esplica in materia.

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