Il contratto per persona da nominare



Nel momento della conclusione di un contratto una parte può riservarsi la facoltà di nominare la persona nella cui sfera giuridica il negozio deve produrre effetti (art. 1401 cod.civ.).

Se in seguito difetta la dichiarazione di nomina, il negozio produce effetti direttamente nei confronti di colui che ha stipulato il contratto riservandosi di fare la dichiarazione di comando senza poi darvi seguito (art. 1405 cod.civ.).

Autorevole dottrina nota1 ne ha dato la sintetica definizione in chiave di "rappresentanza eventuale in incertam personam ", cogliendo gli aspetti salienti del fenomeno di cui agli artt. 1401 e ss. cod.civ.. Da un lato l'istituto in esame conferisce la facoltá di nominare un soggetto al quale imputare direttamente gli effetti della stipulazione, dall'altro questo esito si pone come una semplice possibilitá, rimanendo altrimenti fermi gli effetti della negoziazione rispettivamente a favore ed a carico del soggetto che ha preso fin dall'origine parte all'atto nota2 .

A differenza di quanto ordinariamente accade nella rappresentanza diretta (alla quale è comunque riconducibile anche il contratto per persona da nominare), difetta soltanto la designazione attuale del rappresentato. Colui che agisce dichiara la possibile esistenza del rappresentato, pur non rivelandone l'identità, contemporaneamente riservandosi di indicarla successivamente nota3.

Il termine di tre giorni per l'effettuazione della nomina previsto dall'art. 1402 cod.civ. ha un significato eminentemente fiscale, costituendo il limite temporale entro il quale la tassazione viene operata per un solo trasferimento. La norma si affretta a far salva la previsione di un diverso termine da parte dei contraenti nota4.

La figura in esame trova frequente applicazione in materia di vendita forzata immobiliare (artt. 579 , ult. comma, 583 cod. proc. civ.). In materia contrattuale vera e propria vi si ricorre quando il contraente non vuole apparire al momento della conclusione del contratto per suoi motivi personali.

Risulta opportuno svolgere alcune considerazioni relative ai rapporti tra i soggetti coinvolti nella figura, tali il terzo, il rappresentante, l'(eventuale) rappresentato.

  1. Con riferimento ai rapporti fra terzo e rappresentante: quest'ultimo ha la possibilità di compiere la c.d. electio amici nel termine di tre giorni o quello diverso stabilito per convenzione (II° comma art. 1402 , cod.civ.). Si tratta di un onere in senso stretto: qualora non venga effettuata la nomina colui che ha contrattato per sé o per persona da nominare rimane vincolato in proprio al negozio (art. 1405 cod.civ.).
  2. Con riferimento ai rapporti fra dichiarante e soggetto da nominare: si tratta di un rapporto che si svolge in conformità alle comuni regole della rappresentanza e del mandato. La dichiarazione di nomina dell'interessato da parte del dichiarante sarà valida ed efficace in quanto sussistano i relativi poteri che si estrinsecano o nella precedente procura, ovvero la susseguente (ma pur sempre coeva all'atto di nomina) dichiarazione di accettazione della persona nominata: si veda l'art. 1402 , II° comma cod.civ.. Occorre precisare che il negozio autorizzatorio in base al quale l'e lectio amici può produrre i propri effetti va qualificato sempre come procura sia nel caso in cui esso preesistesse nel momento in cui fosse intervenuta la stipulazione originaria, sia in quello in cui risultasse successiva ma pur sempre anteriore all' electio amici. E' in altri termini indifferente che l' electio sia accompagnata da procura avente data anteriore al contratto o successiva ad esso (Cass. Civ., 7026/95 ). In ogni caso deve esservi la giustificazione dei poteri nota5. Non gioverebbe, al fine della produzione degli effetti in capo al nominando, una ratifica. Intervenendo essa fuori dai termini e dalle condizioni previste, l'effetto del contratto si sarebbe ormai prodotto in capo al contraente che aveva stipulato in proprio o per persona da nominare, ma non nominata. Normalmente nella rappresentanza diretta in carenza di potere rappresentativo il contratto può essere inefficace. Nel contratto per persona da nominare questo non accade mai: l'efficacia si produce sempre o per il nominando o per colui che doveva effettuarne la nomina nota6.
  3. Con riferimento ai rapporti fra terzo e nominato: anteriormente alla nomina non si dà rapporto alcuno: non potrebbe il terzo agire nei confronti del nominando prima della nomina (Cass. Civ. Sez. II, 3575/85 ). Una volta che questa fosse intervenuta in modo tale da essere efficace, i rapporti corrono secondo le regole della rappresentanza (art. 1404 cod.civ.). Il contratto per persona da nominare configura quello che abbiamo definito un caso di rappresentanza eventuale di tipo diretto, non certamente di tipo indiretto, in quanto non occorre un nuovo negozio perché gli effetti si producano a favore dell'interessato: basta la dichiarazione unilaterale di nomina effettuata nel termine ed alle condizioni viste.
Netta è anche la differenza rispetto all'interposizione fittizia (simulazione) perché in questa, con l'intesa dell'altra parte, il contraente dichiara apparentemente di agire in nome proprio, ma, in realtà, chi contrae è l'interponente; nel caso del contratto per persona da nominare il contraente, invece, dichiara di contrarre per persona da nominare nota7.
Differisce la figura in esame rispetto a quella del contratto a favore di terzo: la prima si muove nell'ambito del fenomeno rappresentativo, il terzo che acquista i diritti ex art. 1411 cod.civ. per effetto della stipulazione in suo favore non acquista invece mai veste di parte contrattuale, né in senso formale, né in senso sostanziale (Cass. Civ., 3115/95 ).

Note

nota1

Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.293.
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nota2

Sulla base di questi effetti parte della dottrina (Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p.131) contesta l'inquadramento di questa figura nella rappresentanza, seppure eventuale, poiché si fa notare che, a differenza del rappresentante, lo stipulante diventa da subito parte sostanziale del rapporto, salva la possibilità di farsi sostituire da un terzo con effetto retroattivo. Contra si rileva (Lazzara, Il contratto per persona da nominare, in Il contratto in generale, t.6, Torino, 2000, p.196) che per sottrarsi agli effetti del contratto non sarà sufficiente la mera designazione dell' electus, essendo altresì necessario che la nomina sia supportata da una procura anteriormente rilasciata o dalla accettazione della persona nominata, cioè da un atto idoneo ad imputare gli effetti dell'attività posta in essere dallo stipulante in capo alla persona nominata. Resterebbe cioè valida l'affermazione secondo cui il contratto per persona da nominare può essere riportato al generale fenomeno della rappresentanza, poiché, nel caso venga effettuata la designazione, la situazione giuridica si produce esclusivamente in capo alla persona nominata "come se il contratto fosse stato concluso in sua rappresentanza" (Betti, Teoria generale del negozio giuridico, Napoli, 1994, p.561).
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nota3

In dottrina (Enrietti, Il contratto per persona da nominare, Milano, 1950, p.138) si è prospettata la configurazione del contratto per persona da nominare come una fattispecie negoziale a formazione progressiva, in considerazione della successiva determinazione del soggetto cui dovranno imputarsi gli effetti contrattuali. In realtà occorre precisare che questa fattispecie non presuppone la successiva nomina dell' electus la quale potrebbe anche non avvenire, con la alternativa conseguenza che il contratto resterà pienamente valido ed efficace nei confronti dello stipulante già al momento della sua stipulazione senza che la fattispecie venga successivamente integrata. Essa sarebbe già perfezionata al momento della conclusione dell'accordo tra promittente e stipulante. V'è anche chi ipotizza la configurazione di un contratto sottoposto a condizione (Coviello, Della trascrizione, Torino, 1915, vol.II, p.108 e Stolfi, La conchiusione dei contratti per persona da dichiarare, in Riv.dir.civ., 1926, p.548, Ferrara, Teoria dei contratti, Napoli, 1940, p.225). Piùprecisamente si tratterebbe di un negozio sottoposto a condizione risolutiva, in cui l'acquisto in favore dello stipulante sarebbe immediatamente operante, anche se destinato a risolversi per effetto della dichiarazione di nomina del terzo. Saremmo tuttavia di fronte ad un meccanismo condizionale davvero strano, in cui alla risoluzione dell'acquisto dello stipulante non seguirebbe il ripristino degli interessi preesistenti, bensì soltanto l'acquisto della titolarità in capo al terzo nominato. Risulterebbe perciò alquanto artificioso ricorrere all'istituto della condizione per giustificare il meccanismo previsto dal legislatore. Altrettanto inutile sarebbe configurare l'ipotesi come una giustapposizione di due contratti strutturalmente autonomi, l'uno sottoposto a condizione risolutiva, l'altro a condizione sospensiva: si finirebbe con il configurare un rapporto tra il terzo ed il promittente che non ha alcun riscontro con la realtà del fenomeno.
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nota4

Si deve trattare comunque di un termine certo e determinato, la cui funzione è di limitare nel tempo l'esercizio del potere di nomina da parte dello stipulante: perciò non si dubita del carattere decadenziale di esso (Enrietti, voce Contratto per persona da nominare, in N.sso Dig.it., vol.IV, 1968, p.677).
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nota5

Bianca, cit., p.135, per il quale la mancanza del potere rappresentativo comporta l'inefficacia della nomina.
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nota6

Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.245.
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nota7

In questo senso Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.243.
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Bibliografia

  • CHIANALE, La rappresentanza. , Torino, I contratti in gener., a cura di Gabrielli, 2, 1999
  • COVIELLO, Della trascrizione, Torino, 1915
  • ENRIETTI, Contratto per persona da nominare, N.sso Dig. it., IV, 1968
  • ENRIETTI, Il contratto per persona da nominare, Milano, 1950
  • FERRARA, Teoria dei contratti , Napoli, 1940
  • LAZZARA, Il contratto per persona da nominare, Torino, Il contratto in generale, 2000
  • MESSINEO, Il contratto in genere, Milano, Tratt.dir.civ. dir. Cicu-Messineo , e continuato da Mengoni, vol. XV, 1972
  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002
  • STOLFI, La conchiusione dei contratti per persona da dichiarare, Riv.dir.civ., 1926

Prassi collegate

  • Il meccanismo sostitutivo soggettivo nel contratto per persona da nominare
  • Quesito n. 583-2006/C, Indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo

Formulari clausole contrattuali


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