Il contratto estimatorio: definizione



Il contratto estimatorio consiste nella stipulazione in forza della quale una parte (il c.d. tradens) consegna all'altra una o più cose mobili e questa (il c.d. accipiens) si obbliga a corrisponderne il prezzo, avendo parallelamente la facoltà eventuale di restituire le dette cose entro il termine stabilito (art.1556 cod.civ.) nota1.

Si tratta di una figura negoziale di ampia applicazione pratica: si pensi alla vendita dei quotidiani e degli altri periodici nelle edicole, al commercio dei venditori di cose usate (libri, mobili, vestiti), affidategli da coloro che ne fanno consegna con l'intesa che il prezzo verrà corrisposto solo se verranno rivendute entro un certo periodo di tempo, all'esito del quale, nel caso contrario, esse verranno restituite al proprietario. Per lo più il contratto estimatorio viene concluso tra imprenditori (il grossista o il distributore e il dettagliante): l'accipiens non può o non vuole sopportare il rischio economico connesso all'invenduto ed il tradens per lo più riesce ad ottimizzare con il sistema dei resi la distribuzione della merce nota2 .

Il contratto estimatorio viene disciplinato succintamente da poche norme (artt. 1556 , 1557 , 1558  cod.civ.). Ciò non toglie che le parti possano diversamente configurarne gli aspetti afferenti alla fissazione del termine per la restituzione, alle modalità di perfezionamento, etc., facendo uso dell'autonomia negoziale riconosciuta loro dall'ordinamento (art.1322 cod.civ.).

Note

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Il congegno negoziale corrispondente al contratto estimatorio era conosciuto anche nel diritto romano. Era tale l'accordo mediante il quale un soggetto faceva consegna ad un altro (circitor) di una cosa stimata, mentre quest'ultimo si obbligava a corrispondere un  prezzo predeterminato nell'ipotesi in cui l'avesse a propria volta venduta, diversamente dovendo restituirla tale e quale (incorrupta) al tradens. A costui veniva riservata una tutela mediante l' actio praescriptis verbis. Non si reputava infatti che la stipulazione corrispondesse né ad una vendita né ad un mandato.
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nota2

Il nome del contratto si deve al fatto che è necessaria una stima preventiva del valore delle cose ad opera del tradens: l'accipiens in questo modo può dirsi consapevole del prezzo che dovrà versare al tradens, potendo fissare un prezzo superiore da praticare nei confronti della clientela onde conseguire un lucro (Gazzoni, Manuale di diritto civile e commerciale, Napoli, 1996, p.1057).  
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Bibliografia

  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006

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