Il contratto di subfornitura



Ai sensi dell'art. 1 della legge 18 giugno 1998 n.12 , con il contratto di subfornitura un imprenditore si impegna a effettuare, per conto di una impresa committente, lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all'impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committentenota1 .

Il II° comma della norma citata esclude espressamente dalla nozione di subfornitura i contratti aventi ad oggetto la fornitura di materie prime, di servizi di pubblica utilità e di beni strumentali non riconducibili ad attrezzature.

La subfornitura non è, a dispetto dell'apparenza terminologica, un subcontratto.

A differenza di quanto è dato di poter osservare in materia di subcontratto (sublocazione, submandato, subaffitto, subappalto), la subfornitura non individua un particolare tipo negoziale, bensì designa la funzione generica della convenzione, da specificarsi ulteriormente in chiave di vendita, appalto, somministrazione etc.nota2 . Ciò rende evidente la differenza qualitativa della subfornitura rispetto alla nozione di subcontratto. Nella subfornitura non si può parlare di una relazione tra "contratto padre" e "contratto figlio" cosa che invece è possibile nella sublocazione o negli altri subcontratti. La locuzione subfornitura evidenzia soltanto, a livello descrittivo ed economico (non dunque giuridico), una relazione di fatto che evoca la destinazione di beni o servizi non già al consumatore finale bensì ad un soggetto diverso, che a propria volta incorporerà tali beni o servizi in un prodotto più articolatonota3 .

Il fenomeno corrisponde ad uno schematismo produttivo sempre più in auge: si pensi all'industria dell'automobile in cui il produttore assume sempre di più la funzione di mero assemblatore di sottosistemi e di parti prodotte da fornitori esterni rispetto alla propria organizzazione. Talvolta questi fornitori sono a propria volta grandi industrie, dotate di tecnologie sofisticatissime (si pensi agli impianti per l'iniezione del carburante, alle centraline di controllo ed ai sensori ABS, ASR, etc.), altre volte si tratta di piccole imprese che vengono ad assumere una posizione di assoluta dipendenza economica rispetto a quello che spesso è l'unico cliente.

In queste ultime ipotesi è evidente il rischio della instaurazione di rapporti del tutto squilibrati tra le parti con l'imposizione di contratti o di clausole dal contenuto spesso gravatorio.

Dall'esame dell'art. 1 della legge del 1998 emerge una duplicità di prestazioni deducibili nella subfornitura: a) la lavorazione di prodotti, b) la fornitura di prodotti o servizi destinati ad essere incorporati nella produzione del committente.

In ogni caso si tratta di prestazioni connotate dal fatto di essere destinate al committente, in quanto fruibili esclusivamente da quest'ultimo. In altri termini, il c.d. "terzista" che produce un particolare produttivo di un'autovettura conformemente agli standards del committente, non ha nessuna possibilità di vendere la merce ad altri. Ne segue una particolare situazione di soggezione del subfornitore che ha indotto il legislatore ad intervenire con una speciale disciplina, intesa a garantire un più equilibrato svolgimento del rapportonota4 .

Note

nota1

La definizione normativa risponde al modello della subfornitura già diffusa nell'esperienza contrattuale d'impresa. La legge del 1998 ne ha dettato la prima regolamentazione: Tamponi, in Nuova giust.civ., 1999, vol. II, p. 36.
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nota2

In tal senso Iudica, La disciplina della subfornitura nelle attività produttive, in Contratti, 1998, n. 4, p. 411, il quale afferma che la subfornitura "non istituisce un nuovo tipo contrattuale, bensì proietta la propria sagoma su una serie potenzialmente molteplice di tipi negoziali codificati, intervenendo laddove la collaborazione industriale si atteggia per linee verticali, o piramidali, con un committente maggiore al vertice".
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nota3

Bianca, Diritto civile, vol. III, Milano, 2000, p. 403.
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nota4

Cfr. De Nova, in La subfornitura. Legge 18 giugno 1998, n. 192, in De Nova-Chiesa-Delfini-Maffeis-Salvadè, Milano, 1998, p. 3.
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Bibliografia

  • DE NOVA, La subfornitura: Legge 18 giugno 1992 n.192, Milano, 1998
  • IUDICA, La disciplina della subfornitura nelle attività produttive, Contratti, 1998
  • TAMPONI, Nuova giust.civ., II, 1999

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