Il consiglio di amministrazione (società per azioni)



Ai sensi del novellato art. 2380 cod.civ. , " se lo statuto non dispone diversamente, l'amministrazione e il controllo della società sono regolati dei successivi paragrafi 2,3 e 4.

Lo statuto può adottare per l'amministrazione e per il controllo della società il sistema di cui al paragrafo 5, oppure quello di cui al paragrafo 6; salvo che la deliberazione disponga altrimenti, la variazione di sistema ha effetto alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo. Salvo che sia diversamente stabilito, le disposizioni che fanno riferimento agli amministratori si applicano a seconda dei casi al consiglio di amministrazione o al consiglio di gestione ".

L'articolo in commento dispone che, in assenza di una diversa previsione dello statuto, la società adotti sistema di amministrazione c.d. classico (composto cioè dal Consiglio di amministrazione e dal Collegio Sindacale) e non i nuovi sistemi di amministrazione introdotti dalla riforma del 2003, ossia il modello dualistico o il modello monistico, la cui previsione deve essere espressamente contemplata nello statuto.

L'operatività del consiglio di amministrazione sarà oggetti di analisi anzitutto con riferimento all'esercizio del potere di gestione e di rappresentanza, successivamente in relazione alla composizione dell'organo ed alla sua articolazione interna, infine mettendo in luce le problematiche connesse alla validità degli atti posti in essere ed al regime delle impugnative.

Prassi collegate

  • Quesito n. 629-2014/I, Aumento di capitale sociale delegato

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