Il commercio elettronico (e-commerce)



Le nuove tecnologie mettono a disposizione modalità innovative per il cui tramite promuovere la vendita di beni e l'offerta di servizi. Tra di esse spicca il commercio elettronico (c.d. e-commerce) che consiste nella negoziazione (che per lo più si sostanzierà giuridicamente nel perfezionamento di un contratto di compravendita) per via telematica, avvalendosi delle potenzialità della rete. E' chiaro come questo strumento, che sta per assumere una sempre maggiore importanza, abbisognasse di una normativa appropriata, ulteriore rispetto alle norme che fanno semplicemente riferimento allo scambio di proposta ed accettazione tra persone lontane. Giova osservare come ad esso risulti applicabile il regolamento 44/2001/CE, ciò che importa la validità della clausola di proroga della giurisdizione che sia contenuta nelle condizioni generai di contratto scaricabili via web (cfr. Cass. Civ., Sez. Unite, 21622/2017).
Il D. Lgs. 9 aprile 2003, n. 70 (come integrato dalla legge 21 maggio 2004, n. 128 che ha convertito il D.l. 22 marzo 2004, n. 72, il c.d. "decreto Urbani" ) ha introdotto, in attuazione della Direttiva 2001/31/CE in materia di aspetti giuridici dei servizi delle società dell'informazione nel mercato interno con particolare riferimento al commercio elettronico (c.d. e-commerce), una compiuta disciplina di un fenomeno in rapidissima e costante espansione con la finalità di promuoverne lo sviluppo. Il Codice del consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n.206) a propria volta riserva al capo II della sezione dedicata alle contrattazioni a distanza, l'art. 61 che dispone un rinvio del tutto generale alla predetta disciplina per tutti gli aspetti che non siano disciplinati dalla normativa approntata a tutela del consumatore. In tema servizi finanziari al consumo il D.Lgs. 19 agosto 2005, n.190, attuativo della Direttiva 2002/65/CE, disciplina in maniera specifica le predette contrattazioni.
L'art. 1 del D. Lgs. 9 aprile 2003, n. 70 dello strumento normativo, costruito in negativo, si affretta ad escludere che il provvedimento riguardi i rapporti tra il contribuente e l'amministrazione delle Finanze, come pure le questioni afferenti al diritto alla riservatezza, le intese in tema di concorrenza, le attività professionali connesse all'esercizio di pubblici poteri, il gioco d'azzardo, le prestazioni erogate da società dell'informazione stabilite in Paesi extra CE. L'ambito regolamentato riguarda unicamente (art. 2, II comma) i requisiti riguardanti le attività online, non avendo nulla a che fare con le caratteristiche dei prodotti o delle merci commercializzate o il trasporto delle medesime.
Di notevole rilevanza sono gli aspetti definitori di cui all'art. 2 del D. Lgs. 70/03, dal quale si ricavano le nozioni di "servizi della società di informazione", di "prestatore", di "destinatario del servizio", di "consumatore", di "comunicazioni commerciali", etc..
Il legislatore si è immediatamente preoccupato di specificare (art. 11 ) le materie escluse dalle disposizioni della novella:
a) contratti che trasferiscono diritti relativi a beni immobili diversi dalla locazione;
b) contratti che richiedono per legge l'intervento di organi giurisdizionali o di professioni che implicano l'esercizio di pubblici poteri (es. l'intervento del notaio);
c) contratti di fidejussione e garanzie;
d) contratti disciplinati dal diritto di famiglia o di successione.
Ai fini che qui importano, di notevole importanza sono gli artt.12 e 13 del provvedimento normativo. Ai sensi dell'art. 12 , con riferimento alle informazioni dirette alla conclusione del contratto, il prestatore deve fornire al consumatore "in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile, prima dell'inoltro dell'ordine da parte del destinatario del servizio", alcune informazioni essenziali. Tali quelle relative alle fasi tecniche da seguire per concludere il contratto, il modo con il quale l'accordo sarà archiviato e reso disponibile, gli strumenti a disposizione del destinatario per correggere gli errori di inserimento dei dati prima dell'inoltro dell'ordine, i codici di condotta del prestatore, le lingue a disposizione per perfezionare l'accordo ulteriori rispetto all'italiano, l'indicazione degli strumenti di composizione delle eventuali controversie. Le clausole e le condizioni generali di contratto devono inoltre essere messe a disposizione del destinatario in modo da permetterne la memorizzazione e riproduzione (III comma, art. 12).
L'art. 13 (inoltro dell'ordine) pone anzitutto la regola base in forza della quale "le norme sulla conclusione dei contratti si applicano anche nei casi in cui il destinatario di un bene o di un servizio della società dell'informazione inoltri il proprio ordine per via telematica", facendo così riferimento alla normativa ordinaria di cui al codice civile. La norma prosegue ponendo regole più specifiche, applicabili salvo diverso accordo tra parti diverse dai consumatori (si pensi alle intese tra produttori o comunque tra imprese, in relazione alle quali non emerge l'esigenza di porre un protocollo inteso a proteggere uno dei contraenti). Così il prestatore deve, senza giustificato ritardo ed in via telematica, accusare ricevuta dell'ordine del destinatario. Ciò con l'indicazione di un riepilogo delle condizioni generali e particolari applicabili al contratto, le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del bene o del servizio e l'indicazione dettagliata del prezzo, degli strumenti di pagamento, delle modalità di recesso, dei costi accessori (imposte, consegna). Notevole è la precisazione di cui al III comma dell'art. 13 in parola, resa necessaria dalla dematerializzazione delle comunicazioni. L'ordine e la ricevuta si considerano, infatti, pervenuti al destinatario quando le parti alle quali sono indirizzati hanno la possibilità di accedervi.
Il II comma dell'art. 12 ed il IV comma dell'art. 13 pongono una regola eguale: l'inapplicabilità rispettivamente del I comma e dei commi I e II ai contratti conclusi esclusivamente "mediante scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti". In buona sostanza la normativa serve principalmente a disciplinare la vendita di beni e di servizi che viene proposta su quelle "vetrine virtuali" che sono le pagine web dedicate al commercio elettronico, ponendo regole uniformi a protezione del consumatore. La ragion d'essere di tali regole viene per lo più a mancare quando vengano in considerazione negoziazioni condotte individualmente.
Importante è l'individuazione di un triplice profilo della responsabilità nella prestazione di un servizio della società dell'informazione (provider). Da questo punto di vista si distingue tra:
a) semplice trasporto (mere conduit), attività corrispondente alla fornitura ad un destinatario del servizio di accesso alla rete. In tal caso il provider non è responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che non dia origine alla trasmissione né selezioni il destinatario di essa o selezioni o modifichi le informazioni;
b) memorizzazione temporanea (caching), attività consistente nella memorizzazione automatica intermedia e temporanea di informazioni generate da un destinatario del servizio e che vengano successivamente
trasmesse. Ancora una volta il provider non è responsabile delle informazioni trasmesse, a condizione che non modifichi le informazioni e si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni, nonché alle norme di aggiornamento delle stesse, né interferisca con l'uso lecito di tecnologia utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni, nonché agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, non appena venga a conoscenza di certi eventi;
c) memorizzazione di informazioni (hosting), attività consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio. Pure in tal caso sono indicate le condizioni alle quali il provider va esente da responsabilità delle dette informazioni. In sintesi, costui non deve essere a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita. Inoltre non appena egli sia a conoscenza di tale condizione in esito a comunicazione delle competenti autorità, gli incombe inoltre l'obbligo di rimuovere le dette informazioni o di disabilitarne comunque l'accesso.
Da ultimo è il caso di rimarcare come da un lato sia stato assoggettato a disciplina il c.d. spamming (art. 9 , comunicazione commerciale non sollecitata), dall'altro come siano stati disposti obblighi di informazione per la comunicazione commerciale.

Prassi collegate

  • Integrazione della disciplina sulla commercializzazione a distanza dei servizi finanziari nel Codice del consumo
  • Studio 04/02/06/22/U.E., Il decreto n. 70 del 2003 di attuazione della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico

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