Il collegio sindacale (società per azioni)



L'organo cui viene demandato, ai sensi dell'art. 2397 cod.civ., il controllo interno nella società per azioni varia a seconda del modello di amministrazione prescelto:
  • a) nelle società che hanno adottato il sistema di amministrazione classico, il controllo interno è affidato al collegio sindacale nota1;
  • b) nelle società che hanno adottato il sistema di amministrazione dualistico, il controllo interno è affidato al consiglio di sorveglianza;
  • c) nelle società che hanno adottato il sistema di amministrazione monistico, il controllo interno è affidato al comitato di controllo.

In ogni caso, salve le disposizioni speciali che saranno affrontate specificatamente in sede di disamina del sistema monistico e di quello dualistico, sarà applicabile la disciplina prevista per il collegio sindacale.

Nel modello tradizionale, il collegio sindacale (art. 2397 cod.civ.) è composto da tre o cinque membri effettivi, soci o non soci, nominati per la prima volta dall'atto costitutivo e, successivamente, dall'assemblea ordinaria, che nomina altresì il presidente nota2. I membri restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, in analogia a quanto previsto per il consiglio di amministrazione.

Devono inoltre essere nominati due membri supplenti, i quali, in caso di cessazione anticipata dalla carica di uno dei sindaci, subentrano automaticamente al loro posto e restano in carica fino alla successiva assemblea che dovrà provvedere all'integrazione dei componenti del collegio. Anche in tale ipotesi, in analogia alla disciplina dettata in tema di consiglio di amministrazione, i nuovi sindaci nominati dall'assemblea scadranno insieme con quelli in carica nota3.

È necessario sottolineare che la nomina di sindaci supplenti, di cui all'art. 2397, I comma, cod. civ. ha esclusivamente la funzione di assicurare la continuità della composizione del collegio nell'ipotesi in cui si verifichi una cessazione anticipata dalla carica di uno dei sindaci effettivi. Non possiede invece la funzione di consentire una sostituzione temporanea in caso di assenza o impedimento di uno dei sindaci, tanto che la presenza del sindaco supplente non è idonea a consentire il completamento del collegio sindacale, che dovrà necessariamente essere integrato, come detto, dall'assemblea dei soci (art. 2401, II comma, cod.civ.).

Una prima novità introdotta dalla riforma del 2003, consiste nella separazione tra controllo contabile e controllo sull'amministrazione, che è diventato il modello standard comune a tutti i modelli di amministrazione e controllo, superabile soltanto in forza di una scelta operata sulla base dell'autonomia statutaria (artt. 2403, II comma e 2409 bis, III comma, cod.civ.) nelle società che adottano il modello tradizionale a meno che non facciano ricorso al mercato dei capitali di rischio e, contestualmente, non siano tenute a redigere il bilancio consolidato.

Una seconda novità è stata introdotta dell'art. 2397, II comma, cod.civ.. Non vi è più l'obbligo che l'intero collegio sia composto da revisori contabili. La norma citata infatti prescrive che almeno un membro effettivo ed uno supplente debbano essere scelti tra gli iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, invece, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del ministro della giustizia o fra i professori universitari di ruolo nota4, in materie economiche o giuridiche. In particolare possono rivestire la carica di sindaco, gli avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri e i periti commerciali e i consulenti del lavoro.

Per le società a responsabilità limitata la materia è stata oggetto di modifiche dapprima ad opera della legge 12 novembre 2011 n. 183 (che ha introdotto la facoltà dei soci di attribuire la revisione legale dei conti ad un sindaco unico), successivamente per effetto del D.L.9 febbraio 2012 n. 5 (c.d. “decreto semplificazione”, conv. con modifiche con la legge n.35 del 4 aprile 2012), che ha sostituito il termine “sindaco” con quello di “organo di controllo” e previsto che l’opzione per l’organo monocratico sia automatica, in mancanza di una diversa disposizione statutaria.
E’ comunque fatta salva la possibilità per la società di scegliere se l’organo di controllo possa svolgere sia le funzioni di sindaco, sia quelle di revisore oppure limitarsi alla nomina di un revisore.
Ai sensi del nuovo testo dell’art. 2477 cod.civ. la nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dai commi secondo (capitale non inferiore a quello minimo previsto per le S.p.A.) e terzo (società obbligata alla tenuta del bilancio consolidato; società controllante altra società tenuta alla revisione legale dei conti; superamento, per due esercizi, dei parametri previsti dall'art. 2435 bis, cod.civ.) .
Infine, al fine di garantire una disciplina completa relativa ai poteri ed alla funzioni dell’organo di controllo, al comma 5 dell’art. 2477 cod.civ. si precisa che al medesimo si applichino le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

Note

nota1

Va notato che, per effetto dell'emanazione della c.d. "decreto sempificazione" (comma 1 dell’art. 35, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35), è stata eliminata la disposizione che, novellando l'art. 2397 cod.civ., art.14 comma 14 della legge di stabilità 2012, aveva disposto, a far tempo dal 1 gennaio del 2012, che per le società aventi ricavi o patrimonio netto inferiore a 1 milione di euro, lo statuto potesse prevedere che l'organo di controllo fosse composto da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro;
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nota2

La nomina dei sindaci, con l'indicazione per ciascuno di essi del cognome e del nome, del luogo e della data di nascita e del domicilio, e la cessazione dall'ufficio devono essere iscritte, a cura degli amministratori, nella registro delle imprese nel termine di 30 giorni.
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nota3

A tal proposito, si ricorda che i sensi dell'art. 2400 cod.civ., la cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito, con ciò applicandosi il regime della prorogatio previsto anche in tema di consiglio di amministrazione. Va rilevato come, ai sensi della citata disposizione, i sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato. Tale, provvedimento, assunto nell'ambito della volontaria giurisdizione, non è, proprio per tale motivo, suscettibile di ricorso per Cassazione (Cass. Civ., Sez. I, 14778/2012).
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nota4

Ai sensi del DM 4 ottobre 2000 del ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (G.U. n. 249 del 24 ottobre 2000, S.O. 175), i professori ordinari in materie giuridiche abilitati a rivestire la carica di sindaco, sono i titolari delle cattedre di: diritto privato; diritto privato comparato; diritto agrario; diritto commerciale; diritto dell'economia; diritto della navigazione; diritto del lavoro; diritto costituzionale; istituzioni di diritto pubblico; diritto amministrativo; diritto canonico e diritto ecclesiastico; diritto tributario; diritto internazionale; diritto dell'unione europea; diritto processuale civile; diritto processuale penale; diritto penale; diritto romano e diritti dell'antichità; storia del diritto medievale e moderna; filosofia del diritto; diritto pubblico comparato. I professori ordinari in materie economiche abilitati a rivestire la carica di sindaco, sono i titolari delle cattedre di: economia politica; politica economica; scienza delle finanze; storia del pensiero economico; econometria; economia applicata; economia aziendale; economia e gestione delle imprese; finanza aziendale; organizzazione aziendale; economia degli intermediari finanziari; storia economica; scienze merceologiche; statistica.
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Prassi collegate

  • La nuova disciplina sulla nomina degli organi di controllo nelle s.r.l. nella legge di conversione del d.l. Sblocca cantieri
  • Quesito n. 405-2013/I, Cooperative srl e nomina del revisore in luogo del sindaco unico
  • Quesito n. 445-2013/I, Trasformazione di spa in srl e nomina del sindaco unico
  • Quesito n. 191-2012/I, Adeguamento della clausola ai compensi riservati a componenti del collegio sindacale che rinvia alle tariffe professionali
  • Studio n. 113-2012/I, La nuova disciplina del sindaco unico nelle s.r.l. ed i suoi riflessi nelle società cooperative

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