Il chiamato all'eredità: posizione giuridica



Premesso che con il termine "chiamato" si allude a colui a favore del quale la delazione si può dire attuale, è il caso di rilevare come la di lui posizione giuridica sia connotata da un duplice ordine di poteri. Da un lato egli ha la possibilità di accettare l'eredità. Se il chiamato viene meno prima di aver posto in essere un atto di accettazione (di qualsivoglia specie: espressa, tacita o anche presunta) il relativo diritto si trasmette agli eredi ex art.479 cod.civ. nota1. Questa posizione è peculiare, essendo potenzialmente idonea a sfociare sia nell'acquisto dell'eredità, sia nella rinunzia ad essa nota2.

Secondariamente colui che vanta una delazione attuale è altresì titolare di una serie di poteri finalizzati alla conservazione dei beni appartenenti al compendio ereditario, vantando addirittura una tutela possessoria svincolata dall'esistenza dei relativi requisiti (art.460 cod.civ.).

In via di sintesi è possibile, con riferimento alla natura ed alle limitazioni dei poteri del "chiamato all'eredità" individuare nell'onere la situazione soggettiva maggiormente appropriata al caso nota3 . Nel corso della disamina che segue, dopo aver messo a fuoco la distinzione tra la figura del chiamato che si trova nel possesso dei beni ereditari, da quello che non ne ha la disponibilità, indagheremo circa la consistenza di questi poteri. Si riferirà finalmente della cessazione della qualità di chiamato, evento per lo più riconducibile al più naturale sbocco della acquisizione dell'eredità che si produce in esito all'accettazione.

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Note

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Palazzo, Le successioni, t.1, in Tratt.dir.priv., a cura di Iudica-Zatti, vol.II, Milano, 2002, p.237.
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nota2

Non è superfluo sottolineare come mentre quest'ultimo risultato si produce per effetto dell'espressa dichiarazione effettuata a mente dell'art. 519 cod.civ., l'accettazione può intervenire sia espressamente, sia tacitamente ed anche automaticamente, come accade nell'ipotesi in cui il chiamato si trovi nel possesso dei beni ereditari e non si attivi in conformità delle prescrizioni di cui all'art. 485 cod.civ. (Natoli, L'amministrazione nel periodo successivo all'accettazione, in L'amministrazione di beni ereditari, vol.II, Milano, 1969, p.193).
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nota3

Grosso-Burdese, Le successioni. Parte generale, in Tratt. dir.civ.it., diretto da Vassalli, vol.XII, t.1, Torino, 1977, p.158.
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Bibliografia

  • GROSSO-BURDESE, Le successioni. Parte generale, Torino, Tratt.dir.civ. it. diretto da Vassalli, XII - t.1, 1977
  • NATOLI, L’amministrazione di beni ereditari II, l’amministrazione nel periodo successivo all’accettazione dell’eredità, Milano, 1969
  • PALAZZO, Le successioni, Milano, Tratt.dir.priv. cura Iudica e Zatti , II, 2000

Prassi collegate

  • Risp. Int. 42/2019, Individuazione dei soggetti chiamati all’eredità

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