Il capitale sociale (società in nome collettivo)




Scarni sono invero i riferimenti normativi al capitale sociale nell'ambito della disciplina codicistica che riguarda la società in nome collettivo. Anzitutto il numero 6 dell'art. 2295 cod. civ. sancisce l'obbligo di indicare l'ammontare dei singoli conferimenti, il valore ad essi attribuito ed il criterio di valutazione. L'art. 2303 cod. civ. si riferisce invece alla perdita del capitale sociale eventualmente registrata, allo scopo di impedire la distribuzione di utili, almeno sino a quando il capitale sociale non sia stato reintegrato o, quantomeno, corrispondentemente ridotto. Ancora l'art. 2306 cod. civ. è dedicato alla riduzione del capitale sociale. A mente della detta norma la deliberazione cui consegue una riduzione della misura del capitale non può essere eseguita se non decorsi tre mesi dall'iscrizione nel registro delle imprese senza che siasi opposto all'operazione alcun creditore sociale (tale nel tempo che precede l'iscrizione). Analizzeremo separatamente ciascuna delle riferite disposizioni, tentando di prospettare, all'esito della disamina, alcune considerazioni relativamente alla funzione svolta dal capitale sociale nell'ambito della società in nome collettivo e, più in generale, in quello delle società a base personale.

Già in questa sede è comunque possibile un'osservazione. Il legislatore del codice si è preoccupato, in materia di società in nome collettivo (ma il paradigma è valido anche per le società in accomandita semplice), di proteggere il capitale sociale unicamente in occasione della sua formazione (in occasione cioè della valutazione dei conferimenti) ovvero della sua riduzione "volontaria", vale a dire conseguente ad accadimenti che abbiano quale effetto lo restituzione delle quote pagate dal singolo socio (anche sotto forma di utili) o la liberazione di costui dall'obbligo di eseguire ulteriori versamenti. Rimangono, in altri termini, prive di disciplina positiva le ipotesi dell'evidenza di perdite e quella, in un certo senso opposta, dell'aumento del capitale.

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