Il bilancio di chiusura della società scissa




L'esigenza di predisporre il bilancio di chiusura sorge in capo alla società scissa principalmente in caso di scissione totale, atteso che, a decorrere dalla data di efficacia della suddetta operazione, la stessa cessa di esistere. Conseguentemente occorrerà redigere un apposito bilancio atto a determinare il risultato di periodo e, se del caso, l'utile eventualmente distribuibile ai soci.

Mette conto evidenziare, a tale proposito, come la predisposizione del suddetto rendiconto sia peraltro obbligatoria ai fini fiscali, atteso che l'art. 5 bis del DPR 322/98 impone, in caso di scissione totale, in capo alla società (designata prima dall'art. 123 bis del TUIR, ora dall'art. 173 del TUIR come modificato dal comma 46 dell'art.1 della Legge 24 dicembre 2007, n.244, c.d. "Finanziaria 2008", che sostuisce il precedente) di presentare la dichiarazione relativa alla frazione di periodo della società scissa entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo alla data in cui diviene efficace l'operazione di scissione ai sensi dell'art. 2506 quater cod. civ. , ovvero, in caso di presentazione telematica, entro l'ultimo giorno del decimo mese.

Il suddetto bilancio costituisce un vero e proprio bilancio "infrannuale", da redigere in osservanza delle norme del codice civile in materia di bilancio d'esercizio e dev'essere composto, come di regola, da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa. Per quanto attiene poi alla data di riferimento, occorre distinguere. In linea generale, infatti, il suddetto bilancio risulta riferito alla data in cui la scissione acquista efficacia, data che corrisponde, salvo eventuale posticipazione della stessa, a quella in cui avviene l'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nel Registro delle Imprese. Al contrario, qualora le parti abbiano optato per la retrodatazione degli effetti contabili, rilevante peraltro anche ai fini delle imposte dirette nota1 , il suddetto bilancio dovrà essere redatto con riferimento a tale diversa (nonché anteriore) data. Ovviamente, qualora la retrodatazione fosse al 1° gennaio, l'ultimo esercizio autonomo della scissa corrisponderebbe con quello chiuso al 31 dicembre, di talché il bilancio di chiusura in esame corrisponderebbe con quello dell'ultimo esercizio.

Diversamente, nel caso in cui la scissione fosse parziale, non è richiesta la redazione di alcun bilancio "di chiusura" da parte della scissa, atteso che la stessa rimarrebbe comunque in vita, seppur decurtata dall'apporto effettuato nei confronti delle beneficiarie.

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Note

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Mette conto evidenziare, a tale proposito, come dal punto di vista fiscale la retrodatazione degli effetti contabili risulti ammessa esclusivamente in caso di scissione totale, giusta quanto previsto in tal senso dal nuovo art. 173 del TUIR .
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