Identità delle parti (art. 49 l.n.)



La legge notarile con l'art. 49 impone al notaio, al fine della idonea formalizzazione della volontà delle parti, di essere certo della loro identità, in modo da garantire l'attribuibilità della volontà negoziale espressa dalle parti e riportata nel documento, esattamente ai soggetti costituiti. Senza che il notaio abbia raggiunto la certezza che la legge richiede, in merito all'identità delle parti, l'atto non può essere ricevuto, in quanto si creerebbe uno strumento giuridico la cui attribuibilità è fin dall'inizio incerta, situazione che l'ordinamento non può consentire nota1. Non è sufficiente, ai fini di ritenere adempiuto diligentemente l'obbligo di accertare l'identità, la mera esibizione di un documento di identità, dovendo le relative risultanze essere corroborate da elementi quali la presentazione da parte di soggetto ben conosciuto.
Cosa riferire per l'ipotesi in cui vengano prodotti documenti falsificati? Il tema è controverso (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 29321/2017).

Note

nota1

In assenza della certezza sull'identità delle parti, nell'impossibilità di ricorrere a fidefacienti, sorge per il notaio un obbligo di astensione dalla stipula dell'atto.Cfr. Casu, L'atto notarile tra forma e sostanza, Milano, 1996, p. 21.
top1

Bibliografia

  • CASU, L'atto notarile tra forma e sostanza, Milano, 1996.

Prassi collegate

  • Quesito n. 188-2009/C, Erronea indicazione dei dati anagrafici e atto di rettifica
  • Quesito n. 161-2007/C, Normativa sui collaboratori di giustizia e comparizione in atto

News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Identità delle parti (art. 49 l.n.)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti