I termini decadenziali di cui all'art. 2379 ter cod. civ. ai fini dell'impugnazione delle deliberazioni assembleari invalide




L'art. 2379 ter cod. civ. ambienta le ipotesi della mancata convocazione dell'adunanza e della mancata verbalizzazione alle specifiche ipotesi della deliberazioni relative all'aumento di capitale, alla riduzione dello stesso ai sensi dell'art. 2445 cod. civ. , all'emissione di obbligazioni.

Il regime delle impugnazioni varia in maniera netta, disponendosi più stretti requisiti rispetto a quelli previsti per gli altri casi di "nullità" previsti dalla regola generale espressa dall'art. 2379 cod. civ. . Ciò all'evidente scopo di privilegiare esigenze di certezza e di snellezza della gestione sociale, nonchè di sicurezza della circolazione dei titoli (azioni ed obbligazioni) alla cui emissione è preordinata l'assunzione delle deliberazioni in parola. E' infatti chiaro che, una volta dichiarata l'invalidità della deliberazione in forza della quale fossero state emesse nuove azioni, queste dovrebbero essere annullate, con tutto ciò che segue con riferimento all'eventualità in cui esse fossero state nel frattempo oggetto di negoziazione.

Per sovvenire a queste esigenze, la legge sancisce l'impossibilità di proporre l'impugnativa dopo che siano trascorsi centottanta giorni dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese o, nel caso di mancata convocazione, novanta giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale la deliberazione è stata anche parzialmente eseguita. Tali termini, dall'indubbia natura decadenziale, decorrono infatti anche nel caso in cui l'operazione deliberata debba eseguirsi frazionatamente (si pensi ad un aumento di capitale a più tranches).

Ai sensi del II comma della norma in esame, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'invalidità della deliberazione di aumento del capitale non può essere pronunciata dopo che, a norma dell'art. 2444 cod. civ. , sia stata iscritta nel registro delle imprese l'attestazione che l'aumento è stato anche parzialmente eseguito. Per quanto invece attiene all'invalidità della deliberazione di riduzione del capitale ai sensi dell'art. 2445 cod. civ. (ovvero della deliberazione di emissione delle obbligazioni) l'invalidità non può essere pronunciata dopo che la deliberazione sia stata anche parzialmente eseguita.

E' stata dunque stimata, per le società che fanno ricorso al capitale di rischio, la prevalenza dell'interesse del mercato alla stabilità della deliberazione rispetto a quella dell'eliminazione delle statuizioni assembleari non rispettose delle regole di legge.L'impugnativa, ancorchè tempestivamente proposta, diventerà, a far tempo dall'esecuzione degli incombenti di cui sopra, improcedibile.

Ai sensi del III comma della disposizione in esame, resta comunque salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci e ai terzi.

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