I poteri e i doveri del consiglio delegante e dei soggetti delegati (società per azioni)



Il conferimento di una delega per determinate materie, non spoglia il consiglio di amministrazione del potere di controllare ovvero di impartire direttive agli amministratori delegati. Il secondo periodo del III comma dell'art. 2381 cod.civ. infatti prevede che il consiglio di amministrazione possa sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Ogniqualvolta tali direttive siano emesse contestualmente alla deliberazione di delega, esse vengono a configurare veri e propri limiti all'operato dell'amministratore delegato. Più spesso, tuttavia, tali direttive vengono impartite successivamente al conferimento della delega, di talché si pongono come istruzioni al soggetto delegato tese ad individuare il modus operandi cui quest'ultimo deve conformarsi. In presenza di una direttiva, il soggetto delegato non ha possibilità di disattendere legittimamente le istruzioni ricevute. In caso di ingiustificato rifiuto di adempiere alle stesse, quindi, il consiglio ha il potere di agire, a seconda delle circostanze, mediante la revoca del potere delegato sino alla proposizione dell'azione di responsabilità innanzi all'assemblea.

Il consiglio di amministrazione può tuttavia interferire con i compiti delegati ad uno dei propri membri, anche attraverso l'istituto dell' avocazione. Quest'ultima consiste nel compimento dell'atto stesso da parte del soggetto delegante. Secondo le regole dettate in materia di mandato, la avocazione può sostanziarsi sia in una espressa delibera del consiglio di amministrazione, sia in un comportamento concludente di quest'ultimo, il quale ponga direttamente in essere l'atto oggetto di delega. A seguito del compimento dell'atto da parte dell'organo delegante, il soggetto delegato non vanta più alcun potere in ordine al mantenimento della delega.

L'organo delegante, ha infine il dovere di vigilare sull'operato degli organi delegati. Il nuovo testo dell'articolo in commento, in realtà usa il termine "valutare", ma il mero mutamento lessicale non pare essere sufficiente ad esonerare il consiglio di amministrazione dall'obbligo di esaminare e sorvegliare la condotta degli organi delegati. Il potere dovere di vigilanza del consiglio di amministrazione, si fonda essenzialmente sulla circolazione delle informazioni all'interno del consiglio e, più in generale, tra gli organi di gestione e gli organi di controllo della società. In particolare, il sistema di circolazione delle informazioni, si fonda sull'obbligo di informazione imposto agli organi delegati cui consegue, specularmente, il diritto dovere del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di ricevere le informazioni. A tal fine l'art. 2381 cod.civ., impone che almeno ogni sei mesi gli organi delegati riferiscano al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Sebbene la periodicità semestrale per l'informazione da parte degli organi delegati al consiglio di amministrazione sembri eccessivamente lunga (nel progetto di riforma era infatti stato previsto un termine di tre mesi), in realtà il pericolo che decorra tale lasso di tempo senza che intervenga uno scambio di informazioni tra il consiglio di amministrazione e gli organi delegati è fugato dal VI comma dell'art. 2381 cod.civ., ai sensi del quale ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che, in consiglio, siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

Il legislatore della riforma, ha quindi introdotto il potere, per ciascun amministratore, di attivarsi personalmente al fine di chiedere contezza della gestione sociale agli organi delegati. Tale diritto, che, specularmente, costituisce anche adempimento del dovere di diligenza imposto all'amministratore, di informarsi sul generale andamento della gestione, non può tuttavia essere esercitato privatamente, in quanto il VI comma dell'articolo in commento impone che alle richieste avanzate dal singolo amministratore, l'organo o il soggetto delegato risponda innanzi all'intero consiglio di amministrazione.

Appare infine evidente che l'attribuzione all'amministratore di un esteso potere individuale di esigere informazioni ne comporta il parallelo ampliamento di responsabilità.

Con riferimento alle attribuzioni degli organi delegati, essi, oltre ad amministrare la società nei limiti della delega ricevuta, devono:
  • curare che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa. Si tratta di operare un controllo interno di gestione, sia amministrativo che contabile, di organizzare i flussi di informazione da parte delle controllate e predisporre modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire i reati ex D.Lgs. 231/01 (c.d. Modelli Organizzativi Societari);
  • riferire al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, le informazioni sugli argomenti che seguono:
a) il generale andamento della gestione: gli organi delegati, essendo a capo della struttura, devono infatti essere a conoscenza dell'andamento della gestione societaria;
b) la prevedibile evoluzione della gestione: ossia una valutazione dell'organo delegato circa il futuro dell'attività sociale che dovrà poi essere valutata dagli organi deleganti;
c) le operazioni di maggior rilievo: per tale intendendosi non soltanto le operazioni di maggiore impatto economico bensì anche quelle operazioni che, per specifiche caratteristiche, siano anomale rispetto alla normale attività sociale;
d) le informazioni sull'attività delle società controllate: si tratta di un obbligo imposto agli organi delegati della società controllante, modellato sul disposto dell'art. 114 D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. "Legge Draghi" o Testo Unico della Finanza) siccome modificato dal D.Lgs. 195/07 e successivi interventi, da ultimo il D.Lgs. 184/2012, che impone, per le società quotate, la trasmissione alla controllante di flussi informativi per consentire la comunicazione al pubblico dei fatti "price sensitive" (trattasi di comunicati che le società quotate sono tenute a diffondere in occasione di eventi rilevanti che accadono nella sfera di attività dell'emittente e delle relative controllate, non di pubblico dominio ed idonee, se rese pubbliche, ad influenzare sensibilmente il prezzo dei relativi strumenti finanziari quotati. Nell'ambito di tale attività la Borsa Italiana valuta, di concerto con la Consob, il contenuto informativo del comunicato stampa al fine di assicurare la parità informativa e l'adozione di eventuali interventi di sospensione).

Appare opportuno, infine, accennare brevemente alla diversa responsabilità dei consiglieri deleganti rispetto a quella dei consiglieri delegati.

L'argomento sarà meglio trattato allorquando si affronterà la disamina dell'art. 2392 cod.civ., dettato in tema di responsabilità degli amministratori verso la società.

In questa sede è sufficiente accennare che la diversità degli obblighi degli organi delegati rispetto a quelli dei consiglieri senza deleghe (ossia i soggetti deleganti) determina una maggiore estensione della responsabilità dei primi, che sono di fatto a capo della struttura e come tali in grado di conoscere ogni aspetto della gestione, rispetto ai secondi.

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