I limiti derivanti dall'oggetto sociale (rappresentanza nella società per azioni)




L 'atto compiuto da un amministratore munito del potere di rappresentanza in eccesso rispetto ai limiti previsti dall'oggetto sociale, rientra tra le fattispecie cui risulta applicabile l'art. 2384, II comma, cod.civ. .
Si consideri tuttavia che, quando la condotta dell'amministratore si sostanzi nel compimento di un atto che possa dirsi comportare una modifica sostanziale dell'oggetto sociale, il difetto di preventiva deliberazione assembleare potrebbe essere posto a fondamento dell'annullamento della negoziazione (cfr. Tribunale di Piacenza, sent. n. 140 del 14 marzo 2016).

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