I limiti al potere di rappresentanza derivanti dalla delega (società per azioni)




L'ipotesi in cui il potere generale di rappresentanza sia stato attribuito ad un amministratore al quale, in seguito, siano state anche conferite delle deleghe in relazione a specifiche materie, ricade nel campo di applicazione delle regole di cui all'art. 2384, II comma, cod.civ. . Più in particolare, viene in considerazione la disciplina delle limitazioni dei poteri degli amministratori che discendono da una decisione degli organi competenti. In tal caso, quindi, il mancato rispetto dei limiti contenuti nella delega risulta essere opponibile soltanto ai terzi che hanno agito intenzionalmente a danno della società.

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