I limiti al potere di rappresentanza contenuti nell'atto di nomina (società per azioni)




Nell'ipotesi in cui i limiti al potere di rappresentanza siano contenuti nell'atto di nomina, potrà trovare applicazione il II comma dell'art. 2384 cod.civ. . La norma espressamente include tra le limitazioni non opponibili ai terzi anche quelle derivanti da una decisione degli organi competenti. In questo caso quindi gli atti compiuti dagli amministratori in violazione delle limitazioni previste della nomina non possono essere impugnati, salva in ogni caso l'applicazione dell' exceptio doli nei confronti dei terzi che si provi aver agito intenzionalmente a danno della società.

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