I diritti e gli obblighi degli associati: ammissione ed esclusione



Nelle associazioni riconosciute le condizioni di ammissione e di esclusione sono in genere previste dallo statuto. L'art. 24 cod.civ. detta alcune regole circa il recesso, l'esclusione e la trasmissione della qualità di associato. Quest'ultima non risulta trasferibile, a meno che tale vicenda modificativa sia stata consentita dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Le condizioni per l'ammissione di nuovi membri devono essere stabilite dagli accordi degli associati nota1.

La tutela delle posizioni soggettive del singolo nell'ambito dell'associazione è uno dei problemi di maggiore importanza. Principio fondamentale appare quello in base al quale tutti gli associati devono avere parità di diritti e doveri (c.d. principio di uguaglianza) nota2.

Lo statuto può anche demandare agli organi dell'ente la successiva concreta determinazione dei diritti e doveri degli associati come, ad esempio, la misura della quota.

Sono considerate illecite, ad esempio, le clausole che attribuiscano a determinati associati la carica di amministratori a titolo di privilegio, che privino alcuni del voto od invece ne accordino uno plurimo, oppure in numero proporzionale all'entità del conferimento, o ancora, precludano ad alcuni associati l'elettorato passivo.

Sembrano invece ammissibili clausole che istituiscano categorie differenziate di soci cui facciano capo diritti ed obblighi diversificati (Tribunale di Bari, 21 novembre 1980 ).

Per quanto attiene al recesso nota3, il singolo associato può sempre esercitare il relativo diritto se non ha assunto l'obbligo di fare parte dell'associazione per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia fatta almeno tre mesi prima nota4.

L' esclusione di un associato è invece deliberata dall'assemblea per motivi definiti dalla legge come "gravi". E' stata ritenuta lecita la clausola della cosiddetta esclusione di diritto, ossia la previsione statutaria automatica della perdita della qualità di associato per il verificarsi di determinati fatti (Cass. Civ. Sez. I, 3528/77 ). Secondo la giurisprudenza l'assemblea ha una competenza funzionale a deliberare l'esclusione, essendovi tuttavia la possibilità che lo statuto demandi tale facoltà ad altri organi (Cass. Civ., 6725/88 ) nota5. Il problema è se l'apprezzamento dei gravi motivi sia comunque insindacabilmente rimesso alla determinazione dell'assemblea (o anche alla preventiva determinazione statutaria operata dagli associati) oppure se, in ogni caso, l'autorità giudiziaria può esercitare un controllo di merito. Ragioni di tutela dei diritti dei singoli farebbero propendere a favore di una risposta in quest'ultimo senso, almeno per quanto attiene al primo caso.

Viene attribuita dal III comma dell'art. 24 cod.civ. all'associato la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

In esito alla cessazione della qualità di associato (cagionata da recesso, esclusione o altrimenti) è notevole sottolineare che (art. 24 ult.comma cod.civ.) non sussiste in capo al soggetto alcun diritto in ordine alla ripetizione dei contributi versati o ad ottenere una quota del patrimonio dell'associazione.

Note

nota1

Si tenga presente che, come già detto, lo statuto deve sì contenere le condizioni per l'ammissione, ma ciò non fa nascere un relativo diritto all'ammissione.
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nota2

Cfr. Galgano, Diritto privato, Padova, 1994, p.622.
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nota3

In generale sul tema si confrontino Vincenzi Amato, Associazioni e tutela dei singoli, Napoli, 1984; Del Prato, I regolamenti privati, Milano, 1988.
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nota4

Sono nulle le clausole che renderebbero troppo difficoltoso il diritto di recesso. Cfr. Bianca, Diritto civile, vol. I, Milano, 1990, p.330; Ferrara, Le persone giuridiche, in Tratt. dir. civ. it., diretto da Vassalli, Torino, 1956, p.420. Inoltre, anche in caso di assunzione dell'obbligo di far parte dell'associazione per un tempo determinato, rimane sempre possibile il recesso per giusta causa. Si vedano p.es. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.151; Volpe Putzolu, La tutela dell'associato in un sistema pluralistico, Milano, 1977, p.207.
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nota5

Su tale punto peraltro bisogna sottolineare la mancanza di concordanza dottrinaria. Alcuni autori infatti negano la possibilità che altri organi siano investiti di tale prerogativa. Si vedano p.es. Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1978, p.242; Rubino, Le associazioni non riconosciute, Milano, 1952, p.216. A favore invece Galgano, Delle persone giuridiche, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1969, p.330; Gazzoni, op.cit., p.151.
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Bibliografia

  • DEL PRATO, I regolamenti privati, Milano, 1988
  • GALGANO, Delle persone giuridiche, Bologna-Roma, Comm. Scialoja e Branca, 1969
  • GALGANO, Diritto Privato, Padova, 1984
  • VINCENZI AMATO, Associazioni e tutela dei singoli, Napoli, 1984
  • VOLPE PUTZOLU, La tutela dell’associato in un sistema pluralistico, Milano, 1977

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