I diritti degli eredi del socio defunto nella procedura di liquidazione della società



Si pensi al caso in cui, defunto uno dei soci di una società a base personale, i superstiti preferiscano sciogliere la società (ciò che ben possono fare ai sensi dell'art. 2284 cod.civ. ). Si disputa, in detta ipotesi se, per effetto della detta decisione, si configuri in capo agli eredi del socio defunto la qualità di soci nella fase di liquidazione. Si tratterebbe di una attribuzione automatica di una qualifica non semplicemente nominale. Essa infatti legittimerebbe l'esercizio da parte degli eredi del potere di partecipare e contribuire alla nomina del liquidatore, stabilendone altresì i poteri e le modalità per lo svolgimento della liquidazione.

I fautori della tesi affermativa sottolineano come il subingresso degli eredi nella posizione del socio defunto sarebbe conseguente al fatto che i diritti e gli obblighi inerenti una società in liquidazione non possiedono carattere personale, essendo meramente funzionali al compimento delle operazioni liquidatorie nota1 .

Tale tesi non è però condivisa da chi osserva come nella qualità di socio sia ricompresa anche la responsabilità personale ed illimitata per le obbligazioni pregresse ex art. 2269 cod.civ. . Non risulterebbe sensato accollare agli eredi del socio defunto, in difetto del loro espresso consenso, situazioni soggettive potenzialmente pregiudizievoli per gli stessi. Gli eredi del socio defunto dovrebbero pertanto rimanere estranei alla società nota2.

Essi conserverebbero tuttavia, in quanto creditori della società relativamente alla quota di liquidazione ad essi spettante, alcuni rilevanti poteri. Anzitutto ben potrebbero far valere l'eventuale illegittimità della condotta dei liquidatori, domandando loro il risarcimento dei danni arrecati al patrimonio sociale. Sarebbero inoltre legittimati a domandare, sia pure in via surrogatoria, in caso di inerzia dei soci, sia la nomina dei liquidatori da parte del Presidente del Tribunale, sia la revoca giudiziale degli stessi in presenza di una giusta causa ai sensi dell'art. 2275 cod. civ.. Gli eredi potrebbero inoltre addirittura proporre opposizione al bilancio finale di liquidazione ex art. 2311 cod. civ. . Si tratta infatti in ogni caso di poteri finalizzati alla determinazione della quota di liquidazione loro spettante.

Note

nota1

Auletta, La morte del socio nelle società di persone, in Annali del seminario giuridico dell'Univ. di Catania, vol. IV, Napoli, 1950, p. 132; Ghidini, Società personali, Padova, 1972, pp. 871 e ss.; Porzio, Sulla disciplina della società di persone con un solo socio, in Riv. soc., 1965, pp. 336 e ss.; Ferrara, Gli imprenditori e le società, Milano, 1975, p. 268; Ferrara-Corsi Gli imprenditori e le società, 8^ ediz., Milano, 1992, p. 309.
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nota2

Di Sabato, Manuale delle società, Torino, 1987, p. 133; Amatucci, Le società unipersonali e il problema della qualificazione del rapporto giuridico, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1964, p. 155, nota 74; Raffaelli, Scioglimento della società di persone per morte di un socio, in Foro pad., 1963, pp. 107 e ss.
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Bibliografia

  • AMATUCCI, Le soc. unipers. e il prob. della qualif. del rapp. giurid., Riv. trim. dir. e proc. civ. , 1964
  • AULETTA, La morte del socio nellesocietà di persone, Napoli, Annali del semin. giurid. dell'Univ. di Catania, IV, 1950
  • DI SABATO, Manuale delle società, Torino, 1987
  • FERRARA, Gli imprenditori e le società, Milano, 1975
  • FERRARA-CORSI, Gli imprenditori e le società, Milano, 8a ed., 1992
  • GHIDINI, Società personali, Padova, 1972
  • PORZIO, Sulla disciplina delle soc. di pers. con un solo socio, Riv. soc., 1965

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