Con il termine "danni futuri" si intende alludere alle conseguenze patrimonialmente sfavorevoli non attuali che sono destinate a prodursi con riferimento ad un evento dannoso già verificatosi
nota1.
La locuzione è dunque impropria: il pregiudizio è infatti attuale; future sono piuttosto le conseguenze sfavorevoli dell'evento dannoso nota2. Il problema è quello di conciliare la futuritá di tale pregiudizio con il criterio legale in base al quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta dell'illecito: si ponga mente al fatto che il disposto dell'art.
1223 cod.civ. è ritenuto per lo piú applicabile anche in tema di illecito extracontrattuale.
Particolarmente rilevante è il caso del danno relativo alla inabilità lavorativa permanente (sia essa parziale sia totale) nonché quello che derivi ai congiunti in esito alla morte del familiare sulla cui capacitá lavorativa si contava per il mantenimento.
Note
nota1
Così Bianca, Diritto civile, vol.V, Milano, 1997, p.160.
top1nota2
Analogamente Graziani, Appunti sul lucro cessante, in Studi di diritto civile e commerciale, Napoli, 1953, p.293.
top2Bibliografia
- BIANCA, Diritto civile, Milano, V, 1997
- GRAZIANI, Appunti sul lucro cessante, Napoli, Studi di diritto civile e commerciale, 1953