I contratti del consumatore



Nell'ambito dei Paesi aderenti all'Unione europea poteva dirsi esistente una notevole disparità relativamente alla disciplina del rapporto tra impresa e consumatori. In alcuni dei Paesi membri esisteva infatti un articolato sistema di controlli e di norme di tutela mentre in altri l'assenza di una normativa dedicata a questi aspetti rendeva indispensabile un intervento di coordinamento del legislatore comunitario.

La direttiva CEE del 5 aprile 1993, alla quale il nostro ordinamento si è adeguato modificando il codice civile mediante l'introduzione degli (ormai abrogati) artt. 1469 bis , 1469 ter , 1469 quater , 1469 quinquies e 1469 sexies cod. civ. nonchè la successiva legge 6 febbraio 1996, n. 52 , cui ha fatto seguito la legge 21 dicembre 1999, n. 526 hanno costruito quello che può essere definito un primo sistema di tutela del consumatore. Viene in esame la condotta dell'imprenditore (letteralmente il "professionista") che introduca nei contratti con la clientela (il consumatore) clausole definite come "vessatorie". Il Codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005 n.206) ha successivamente riorganizzato l'intera materia, formando un sistema tendenzialmente ommogeneo.

Giova rilevare come di clausole vessatorie parli sia il Codice del consumo (artt.33 e ss. ) sia il codice civile. Ciò propone il problema della relazione esistente tra le norme per prima citate e quelle di cui agli art. 1341 e 1342 cod. civ., le quali continuano a rimanere in vigore, pur disciplinando sostanzialmente una tematica del tutto affine. Si può tuttavia rilevare che le disposizioni del codice civile possiedono una portata del tutto generica, disciplinando l'eventualità dell'inserzione di clausole vessatorie da chiunque effettuata in qualsiasi tipo di contratto, indipendentemente dalla qualità dei contraenti nota1 . Il sistema introdotto con gli artt.33 e ss. del Codice del consumo invece riguarda specificamente i contratti conclusi tra consumatore ed erogatore professionale.

La speciale disciplina introdotta deve essere sottoposta ad una disamina distinta, con particolare riguardo ai requisiti oggettivi e soggettivi di applicazione, al concetto stesso di vessatorietà della clausola contrattuale, alle prescrizioni formali che riguardano in senso ampio tutte le clausole contenute nelle convenzioni tra professionista e consumatore, al criterio interpretativo delle stesse, alle conseguenze della ritenuta vessatorietà della clausola.

Meritano altresì particolare attenzione la particolare forma di tutela collettiva di cui all'art.37 del Codice del consumo (inibitoria) e la norma di carattere antielusivo di cui al V comma dell'art.36 dello stesso Codice .

Note

nota1

Cfr., sia pure in relazione alle previgenti disposizioni di cui agli artt.artt. 1469 bis e ss. cod. civ. , Costanza, in Commentario al capo XVI bis del codice civile: dei contratti del consumatore. Art. 1469 bis 1469 sexies , a cura di Bianca-Busnelli, Padova, 1999, p. 73.
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Bibliografia

  • COSTANZA, Torino, Comm.cod.civ. diretto da Cendon, IV, 1999

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