I conferimenti (società di persone)



Nella fase della costituzione del rapporto sociale i conferimenti si pongono come essenziali. Essi soddisfano ad un tempo l'esigenza di dotare la società degli strumenti economici per svolgere la propria attività e quella di rappresentare la quota della partecipazione facente capo a ciascun socio.

Ai sensi dell' art. 2253 cod. civ. , ciascun socio è obbligato ad eseguire i conferimenti determinati dal contratto sociale. Da questo punto di vista il conferimento si pone, come detto, non soltanto come controprestazione del singolo socio rispetto al suo ingresso nella compagine sociale, bensì ordinariamente anche quale "misuratore" della partecipazione del medesimo agli utili ed alle perdite (si veda, tuttavia, per una possibile deroga, l'art. 2263 cod. civ. , secondo il quale la detta proporzionalità corrisponde ad una mera presunzione).

L'essenzialità dei conferimenti non osta a che i medesimi possano anche essere oggetto di una previsione di tipo indeterminato (es.: il capitale viene fissato in Euro 5.000 senza poi aggiungere null'altro).

In tale ipotesi vengono in esame le seguenti presunzioni di legge:

a) quella per cui tutti i conferimenti siano stati eseguiti in denaro (arg. ex art. 2342, I comma, cod. civ. , dettato in materia di s.p.a.);

b) l'eguaglianza della misura dei conferimenti per ciascuno dei soci (art. 2253, II comma, cod. civ. ).

Quest'ultima presunzione si sostanzierebbe soltanto nel prevedere l'eguaglianza della misura dell'apporto originario di ogni socio. Essa pertanto non riguarderebbe l'ammontare complessivo dei conferimenti nel corso della vita della società che, in ogni caso, deve essere tale da garantire il perseguimento dello scopo sociale. A questo proposito parte della dottrina ritiene che la determinazione della misura dei conferimenti debba essere effettuata in riferimento alle esigenze sociali sancite al momento della costituzione della società nota1 . Sarebbe infatti questo il momento in cui i soci si obbligano a fornire gli strumenti ed i mezzi per il raggiungimento dello scopo sociale. A questa interpretazione si oppongono coloro che sostengono la mutevolezza e variabilità dei bisogni sociali. Ne discende che la misura dei conferimenti dovrebbe essere determinata volta per volta durante la vita sociale nota2. I soci, per effetto del contratto sociale, si impegnerebbero a fornire sempre e comunque i mezzi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale, né potrebbero prevedere in anticipo tutte le necessità connesse al conseguimento dell'oggettività sociale (Cass. Civ. Sez. I, 1296/84 ).

In giurisprudenza è inoltre presente l'affermazione in base alla quale sarebbe inapplicabile al socio d'opera il principio dell'eguaglianza dei conferimenti sancito dall'art. 2253 cod. civ. . La quota di costui si presenterebbe di per sé variabile, in quanto, legata, tra l'altro, a fattori personali destinati a modificarsi nel tempo. Essa dovrebbe perciò essere determinata dal giudice, ai sensi dell'art. 2263 cod. civ. , con un giudizio equitativo che tenga conto degli elementi che di volta in volta caratterizzano la fattispecie (Cass. Civ. Sez. I, 8468/95 ).

Diversi dai conferimenti sono i versamenti che ciascuno dei soci può effettuare nelle casse sociali allo scopo di finanziare la società. Questi ultimi, a differenza dei primi, danno diritto a colui che li abbia eseguiti ad ottenerne il rimborso (Cass. Civ. Sez. I, 9471/00 ; Tribunale di Napoli, 12/11/2002 ).

Note

nota1

Ferri, Delle società, in Comm. cod. civ., dir. da Scialoja- Branca, Libro V, Del Lavoro, (artt. 2247- 2324), 1981, p. 94 e Cottino, Diritto commerciale, vol. I, t. 2, Padova, 1987, p. 129.
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nota2

Galgano, Le società in genere. Le società di persone, in Tratt. dir. civ.e comm. dir. da Cicu-Messineo, 1982, p. 176.
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Bibliografia

  • COTTINO, Diritto commerciale, Padova, I- t. 2, 1987
  • FERRI, Delle società: disposizioni generali, soc. semplici, soc. in nome collettivo, soc. in accomandita semplice (Artt. 2247-2324), Bologna-Roma, Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, 1981
  • GALGANO, Le società in genere, le società di persone, Milano, Tratt.dir.civ.e comm. dir. da Cicu e Messineo, 1982

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