I.L.3 – Natura della disposizione di cui all’art. 2470, comma 1, cc e sua derogabilità


Massima

1° pubbl. 9/09

La disposizione di cui all’art. 2470, comma 1 cod. civ. (nel testo novellato dal D.L. 185/2008, come del resto anche nella versione previgente) ha natura di “condicio juris”, volta a differire l’efficacia del trasferimento delle partecipazioni nei confronti della società ad un momento successivo rispetto a quello del suo perfezionamento.
È dunque possibile, in omaggio ai principi generali dell’ordinamento, apporre ad un contratto di trasferimento di partecipazioni ulteriori elementi accidentali di natura convenzionale (termini o condizioni), che non si sostituiscano alla condicio juris di cui all’art. 2470, comma 1 cod. civ. ma si sommino ad essa.
In tal caso, ovviamente, il trasferimento diverrà pienamente efficace al verificarsi di tutte le condizioni e allo spirare di tutti i termini ad esso apposti (siano essi legali o convenzionali).

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