I.L.2 – Effetti del deposito nel registro imprese di un atto di cessione di partecipazione affetto da vizi


Massima

1° pubbl. 9/09

Il deposito nel registro imprese ai sensi dell’art. 2470, comma 1 cod. civ. (nel testo novellato dal D.L. 185/2008) di un atto di trasferimento di partecipazione affetto da vizi, non è idoneo a sanare in alcun modo detti vizi.
Gli stessi, pertanto, continueranno a produrre le conseguenze che sono loro proprie (nullità, annullabilità, inefficacia, ecc.) e saranno opponibili ai contraenti, alla società o ai terzi nei limiti e secondo le regole che attengono a ciascuno di essi.

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