I.I.8 - Art. 2466, II comma, cc e conflitto di interessi


Massima

1° pubbl. 9/04

La disposizione del secondo comma dell’art. 2466 cod. civ., nella parte in cui autorizza gli amministratori a vendere le quote del socio moroso per il valore risultante dall’ultimo bilancio, autorizza anche i medesimi amministratori a contrarre con se stessi qualora intendano acquistare dette quote nella qualità di soci o rappresentanti di enti soci. Non si applica in ogni caso l’art. 2475-ter cod. civ..

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