I.I.29 - Trasferimento delle partecipazioni a causa di morte e comunione


Massima

1° pubbl. 9/09

Al trasferimento di partecipazioni a causa di morte a favore di più soggetti (non limitato da clausole statutarie) consegue sempre uno stato di comunione, con la sola eccezione dell’ipotesi della successione testamentaria nella quale il de cuius abbia attribuito in maniera divisa la sua partecipazione ai sensi dell’art. 734 cod. civ..

Per opporre l’eventuale successivo scioglimento della comunione alla società, al fine di esercitare individualmente i propri diritti, occorre ottenere preventivamente il deposito nel registro delle imprese dell’atto di divisione.
Tale atto dovrà necessariamente rivestire una delle forme previste dall’art. 11, comma 4, del D.P.R. 581/95 (scrittura privata autenticata ovvero atto pubblico).

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