I.I.16 - Limiti statutari alla costituzione in pegno delle partecipazioni


Massima

1° pubbl. 9/04

Ai limiti eventualmente previsti nell’atto costitutivo in merito alla libera possibilità di costituire in pegno le quote si applica la disciplina dei limiti alla circolazione delle quote dettata dall’art. 2469 cod. civ., compreso il diritto di recesso.

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