I.G.45 - Legittimità di una delibera di aumento di capitale che attribuisca ai sottoscrittori il diritto di liberare le quote sottoscritte


Legittimità di una delibera di aumento di capitale che attribuisca ai sottoscrittori il diritto di liberare le quote sottoscritte, alternativamente, in natura o in danaro

Massima

1° pubbl. 9/12

Si ritiene legittima l’adozione di una delibera di aumento di capitale che attribuisca ai sottoscrittori il diritto di liberare le quote sottoscritte alternativamente in natura o in danaro, a loro discrezione.
E’ infatti ben possibile che la società abbia interesse ad aumentare la propria capitalizzazione indipendentemente dalle entità conferite, come accade , ad esempio, nel caso in cui vi sia la necessità di accrescere la capacità di credito nei confronti delle banche o di ricostituire il capitale a seguito di perdite per evitare lo scioglimento.
Un siffatto aumento alternativo potrebbe essere motivato anche dall’esigenza di non costringere i soci che abbiano investito i propri capitali ad un rapido disinvestimento, quando la società potrebbe soddisfare le proprie esigenze finanziare anche con l’apporto di titoli o di altri valori non liquidi.
I suddetti interessi appaiono tutti meritevoli di tutela.
La delibera di aumento alternativo dovrà comunque individuare esattamente i beni in natura richiesti in conferimento, anche se fungibili (ad es. titoli di stato), al fine di consentire la loro corretta valutazione da parte del revisore nella perizia che deve essere allegata al verbale e, di conseguenza, la congruità delle somme di danaro richieste in alternativa.
Non appare, invece, necessario che la delibera evidenzi le ragioni dell’aumento alternativo, posto che un sindacato su tali ragioni sarebbe di merito e dunque sottratto al notaio verbalizzante ed ai terzi in genere.

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "I.G.45 - Legittimità di una delibera di aumento di capitale che attribuisca ai sottoscrittori il diritto di liberare le quote sottoscritte"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti