Massima
1° pubbl. 9/12
Gli aumenti di capitale in natura possono essere deliberati a maggioranza anche senza una espressa previsione in tal senso dell’atto costitutivo/statuto (vedi orientamento
I.G.43).
Tuttavia, qualora la sottoscrizione dell’aumento di capitale in natura non sia offerta a tutti i soci in proporzione alle partecipazioni possedute, sarà necessario che l’atto costitutivo contenga la specifica previsione che l’aumento di capitale possa essere offerto direttamente a terzi ai sensi dell’art.
2481-bis, comma 1, c.c., fermo il diritto di recesso per i soci non consenzienti.
Perché sia integrata l’ipotesi che un aumento di capitale in natura sia offerto in sottoscrizione a tutti i soci in proporzione alle partecipazioni possedute è necessario che i medesimi abbiano l’effettiva disponibilità dei beni richiesti in conferimento, ovvero che sia loro offerta, in alternativa alla sottoscrizione in natura, la facoltà di sottoscrizione in danaro.