I.G.13 - Situazione patrimoniale in presenza di perdite ex art. 2482 bis, II comma, cc


Massima

1° pubbl. 9/04 – modif. 9/05-9/11 – motivato 9/11

Per procedere alla riduzione del capitale per perdite deve essere presentata ai sensi dell’art. 2482-bis, comma 2 cod. civ., in assemblea, una situazione patrimoniale, redatta con i medesimi criteri dell’ultimo bilancio e dalla quale emergano le perdite. Tale situazione non può essere anteriore a 120 giorni rispetto alla data dell’assemblea.
L’esposta procedura non trova applicazione qualora le perdite emergano in sede di approvazione del bilancio e le stesse vengano ripianate nella medesima assemblea (nell’ipotesi che il bilancio sia approvato con decisione collegiale) o in una successiva che si tenga nelle immediatezze della prima.
In ogni caso gli amministratori debbono dar conto nell’assemblea dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della situazione patrimoniale o del bilancio.
Trascorsi più di centottanta giorni dalla data di riferimento del bilancio lo stesso non può più essere utilizzato per la copertura delle perdite e dovrà, pertanto, essere redatta una apposita situazione patrimoniale, con le caratteristiche di cui sopra.

Testo precedente

1° pubbl. 9/04 - modif. 9/05

Per procedere alla riduzione del capitale per perdite deve essere presentata ai sensi dell’art. 2482-bis, secondo comma cod. civ., in assemblea, una situazione patrimoniale, redatta con i medesimi criteri dell’ultimo bilancio e dalla quale emergano le perdite.
Tale situazione non può essere anteriore a 120 giorni rispetto alla data dell’assemblea.

L’esposta procedura non trova applicazione qualora le perdite emergano in sede di approvazione del bilancio e le stesse vengano ripianate nella medesima assemblea o in una successiva che si tenga nelle immediatezze della prima.
Qualora tra l’assemblea per il ripianamento e la data di riferimento del bilancio di esercizio siano trascorsi più di 120 giorni, gli amministratori debbono peraltro attestare che tra la data dell’assemblea e la data di riferimento del bilancio non hanno subito significative variazioni le risultanze del bilancio di esercizio assunto a base per la determinazione delle perdite da coprire. Trascorsi più di centottanta giorni dalla data di riferimento del bilancio lo stesso non può più essere utilizzato per la copertura perdite e dovrà, pertanto essere redatta una apposita situazione patrimoniale, con le caratteristiche di cui sopra.

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