I.F.1 - Eseguibilità delle decisioni dei soci non iscritte


Massima

1° pubbl. 9/04

Le decisioni di modifica dello statuto sono sottoposte, ai sensi dell’art. 2436, quinto comma cod. civ., (richiamato dall’art. 2480 cod. civ.) alla condizione sospensiva di efficacia della loro iscrizione nel registro delle imprese.
È quindi possibile, pendente la condizione sospensiva, ai sensi dell’art. 1357 cod. civ.:
a) adottare, anche non nella stessa assemblea, ulteriori delibere connesse o dipendenti da quella o da quelle ancora sospese (cosiddette “delibere a cascata”);
b) dare esecuzione alle delibere ancora inefficaci (ad esempio sottoscrivere un aumento di capitale contestualmente alla delibera che lo adotta);
c) adottare delibere da parte di altri organi sociali in forza di poteri attribuiti dallo statuto in virtù di una delibera modificativa non ancora iscritta.
In tutti questi casi gli atti ulteriori: connessi, dipendenti o esecutivi di delibere non ancora efficaci, sono a loro volta sottoposti alla medesima condizione di efficacia dell’atto da cui traggono legittimazione.

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