Massima
1° pubbl. 9/12
Le s.r.l. costituite anteriormente all’entrata in vigore del D.L. n.
5/2012, convertito con la L. n. 35/2012, non devono modificare i loro statuti per poter istituire l’“organo di controllo” obbligatorio in composizione monocratica, ancorché i medesimi contemplino esclusivamente la nomina di un organo collegiale.
Quanto sopra vale solamente nel caso in cui le clausole statutarie adottate anteriormente alla novella si limitino ad operare la scelta sulla composizione numerica del collegio sindacale (tre o cinque membri), riproducendo per il resto le disposizioni di legge.
Qualora, invece, sia riservata ad una minoranza (ad es. mediante il voto di lista) o a determinati soci (ex art.
2468, comma 3, c.c.) la nomina di uno o più componenti del collegio sindacale, come in tutte le altre ipotesi in cui l’istituzione di un “organo di controllo” unipersonale sia incompatibile con precise disposizioni statutarie, non sarà possibile procedere a tale istituzione senza una preventiva, conforme modifica dello statuto.