Massima
1° pubbl. 9/11 – motivato 9/11
La previsione contenuta nell’art.
2477, comma 6 cod. civ., nella parte in cui obbliga l’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati ai commi 2 e 3 del medesimo articolo, a provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del collegio sindacale, implica la legittimazione di tale assemblea a deliberare in ordine alla nomina anche se ciò non sia espressamente indicato nell’ordine del giorno.
Qualora tale assemblea non provveda, la successiva decisione dei soci, anche se assunta entro trenta giorni, deve essere preceduta da rituale convocazione se adottata in forma assembleare, ovvero deve rispettare il normale procedimento di legge e di statuto se adottata mediante consultazione o consenso scritto.