I.C.29 - Revoca degli amministratori e risarcimento del danno in assenza di giusta causa


Massima

1° pubb. 9/06

Il mancato richiamo al terzo comma dell’art. 2383 cod. civ. nella disciplina dell’amministrazione della società a responsabilità limitata contenuta nell’art. 2475 cod. civ. deve essere interpretato come segue:
  • gli amministratori sono sempre revocabili con decisione dei soci presa ai sensi dell’art. 2479 cod. civ., o con decisione presa nelle diverse forme eventualmente previste dallo statuto;
  • è escluso il risarcimento del danno in caso di revoca senza giusta causa degli amministratori nominati a tempo indeterminato;
  • è dovuto il risarcimento del danno in caso di revoca senza giusta causa degli amministratori nominati a tempo determinato.
È comunque sempre possibile disciplinare diversamente la materia in sede statutaria, sia limitando il poter di revoca, sia prevedendo il diritto al risarcimento del danno per gli amministratori nominati a tempo indeterminato revocati senza giusta causa, sia infine escludendo il diritto al risarcimento del danno per gli amministratori nominati a tempo determinato revocati senza giusta causa.

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