I.C.10 - Responsabilità dei soci che decidono sull’opposizione nell’amministrazione disgiuntiva


Massima

1° pubbl. 9/04

In caso di amministrazione plurima disgiuntiva, salvo diversa disposizione statutaria, la competenza a decidere sull’opposizione che ciascun amministratore può sollevare contro l’operazione che un altro amministratore intende concludere, spetta a tutti i soci con decisione ai sensi dell’art. 2479 cod. civ., con maggioranza calcolata in base alla partecipazione al capitale sociale.
In tal caso il rinvio di cui all’art. 2257 cod. civ. deve essere inteso come atto di gestione di competenza dei soci, con conseguente responsabilità degli stessi ai sensi dell’art. 2476 settimo comma c.c. in solido con gli amministratori che vi daranno esecuzione.

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