I.B.27 - Soggetti legittimati alla convocazione dell’assemblea


Massima

1° pubbl. 9/10

Il codice civile non si preoccupa di individuare in alcun modo i soggetti legittimati a convocare l’assemblea di srl., né di rimettere tale individuazione all’autonomia statutaria (la disposizione di cui all’art. 2479-bis, comma 1 cod. civ. si limita infatti a stabilire che lo statuto determina i “modi” di convocazione dell’assemblea e non anche i soggetti legittimati ad attuarli).
Al contrario la disciplina positiva dettata per la spa individua inderogabilmente negli amministratori i soggetti legittimati a convocare l’assemblea (art. 2366, comma 1, c.c.), anche nell’ipotesi in cui tale convocazione avvenga su impulso dei soci ai sensi dell’art. 2367 cod. civ..

Stante quanto sopra si può ritenere che lo statuto di srl possa disciplinare con la più ampia autonomia la materia, senza dover applicare per analogia le limitazioni imposte per la spa.
Sarà così possibile attribuire il potere di convocazione dell’assemblea ad uno o più amministratori e/o sindaci e/o soci.
In assenza di una specifica previsione statutaria la competenza spetterà ai medesimi soggetti cui la legge attribuisce il potere di determinare gli argomenti da sottoporre all’approvazione dei soci (art. 2479, comma 1 cod. civ.) e cioè ai singoli amministratori e a una maggioranza dei soci che rappresenti almeno un terzo del capitale sociale.

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