I.B.25 – Diritto di voto del socio titolare di una partecipazione interamente liberata che la incrementi


Diritto di voto del socio titolare di una partecipazione interamente liberata che incrementi la medesima con una quota per la quale venga messo in mora con i versamenti

Massima

1° pubbl. 9/09

La disposizione di cui al comma 4 dell’art. 2466 cod. civ., in base alla quale il socio in mora con i versamenti non può partecipare alle decisioni dei soci, deve essere interpretata nel senso che tale diritto è sospeso per l’intera partecipazione, anche nel caso che la stessa sia stata inizialmente liberata integralmente e successivamente incrementata con una quota per la quale si sia verificata la mora nei versamenti.
Tale convincimento trae origine dalla circostanza che la quota di partecipazione di s.r.l. è una quota unitaria e non la somma di tante quote di partecipazione, pertanto non è concettualmente ipotizzabile la coesistenza in capo ad un medesimo socio di una quota di partecipazione in regola con i versamenti e di una diversa quota non in regola.

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