H.N.4 – Sottrazione all’autonomia statutaria della disciplina delle modalità di convocazione dell’assemblea


Massima

1° pubbl. 9/11 – motivato 9/11

L’art. 125-bis T.U.F. impone una disciplina unitaria ed inderogabile per la convocazione dell’assemblea, consentendo esclusivamente alla Consob di integrare con regolamento le previsioni di legge.
La Consob ha quindi attuato tale delega (art. 84, comma 2 R.E.), dettando una disciplina integrativa, a sua volta esaustiva ed inderogabile, che sostanzialmente dispone l’applicazione integrale a detta fattispecie delle disposizioni sulla diffusione delle “informazione regolamentate”.
Stante quanto sopra si ritiene che le eventuali clausole statutarie che prevedano modalità ulteriori di convocazione dell’assemblea rispetto a quelle legali abbiano valenza meramente organizzativa, con la conseguenza che la loro inosservanza non si ripercuote sulla validità della convocazione.
Non appare nemmeno più possibile indicare nello statuto con efficacia vincolante il quotidiano dove l’avviso deve essere pubblicato, spettando tale scelta all’organo amministrativo secondo le regole delle “informazioni regolamentate” vigilate dalla Consob ex art. 113 R.E..
Le clausole statutarie previgenti alla riforma operata con il D. Lgs. n. 27/2010, che disciplinano le regole di convocazione dell’assemblea, se non abrogate, devono ritenersi convertite in regole organizzative prive di efficacia vincolante.

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