H.I.26 - Limite all’acquisto e al mantenimento di azioni proprie da parte delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio


Massima

1° pubbl. 9/12

Nonostante la nuova disposizione contenuta nell’art. 2357 c.c. non ponga più limiti quantitativi all’acquisto delle azioni proprie da parte delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, è da ritenere che una società non possa comunque mantenere la proprietà di una quota di capitale che renda impossibile, in maniera non occasionale, il funzionamento dell’assemblea (per effetto del necessario computo delle azioni proprie nelle maggioranze costitutive e deliberative, ai sensi dell’art. 2357-ter, comma 2, c.c.), pena il verificarsi di una causa di scioglimento.

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