H.I.25 – Efficacia della deliberazione assembleare prevista dall'art. 2358 cc


Massima

1° pubbl. 9/10

In mancanza di richiamo all'art. 2436 cod. civ. e di riconoscimento del diritto di opposizione ai creditori sociali (ed in genere ai terzi) si deve ritenere che l'autorizzazione alle operazioni di "assistenza finanziaria", deliberata dall'assemblea straordinaria ai sensi del comma 3 dell'art. 2358 cod. civ., produca effetti anche prima della sua iscrizione al competente registro delle imprese.
Pertanto il notaio incaricato potrà ricevere l'atto che importa "assistenza finanziaria" anche prima dell'iscrizione della delibera autorizzativa.

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