H.I.24 – Trasferimento delle azioni a causa di morte e comunione


Massima

1° pubbl. 9/09

Al trasferimento di azioni a causa di morte a favore di più soggetti (non limitato da clausole statutarie) consegue sempre uno stato di comunione, con la sola eccezione dell’ipotesi della successione testamentaria nella quale il de cuius abbia attribuito in maniera divisa le sue azioni ai sensi dell’art. 734 cod. civ..
Per opporre l’eventuale successivo scioglimento della comunione alla società, al fine di esercitare individualmente i propri diritti, occorre esibire all’organo amministrativo l’atto di divisione ed ottenere l’annotamento del medesimo sui titoli e, quindi, nel libro soci.

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