H.I.11 - Limiti alla costituzione di pegno


Massima

1° pubbl. 9/04

Ai limiti statutari eventualmente previsti in merito alla libera possibilità di costituire in pegno le azioni si applica la disciplina dei limiti alla circolazione delle azioni dettata dall’art. 2355-bis cod. civ., compreso il diritto di recesso.

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