Massima
1° pubbl. 9/12
Si reputa legittimo deliberare un aumento di capitale da liberarsi mediante conferimento di obbligazioni, ordinarie o convertibili, precedentemente emesse dalla medesima società che delibera l’aumento.
In tal caso il credito portato dalle obbligazioni conferite non si estingue per confusione al perfezionamento del conferimento, ma continua a sussistere incorporato nel titolo astratto che lo rappresenta e, dunque, può essere successivamente rimesso in circolazione dalla società conferitaria (vedi art.15, comma 3, L. 1669/33).
Per tale motivo, anche alla delibera di aumento di capitale in natura mediante conferimento di obbligazioni “proprie”, deve essere allegata la relazione di stima dei beni oggetto di conferimento.