H.G.30 – Aumento di capitale sociale da liberarsi mediante conferimento in natura effettuato dall'unico socio


Massima

1° pubbl. 9/10

Nel caso di aumento del capitale sociale di società unipersonale, da realizzarsi mediante conferimento di beni in natura o di crediti da parte dell'unico socio, non si applica la disciplina di cui al comma 6 dell'art. 2441 cod. civ., in quanto la delibera di aumento non comporta l'esclusione del diritto di opzione di alcun socio: non è pertanto necessario che vengano redatte la relazione degli amministratori ed il parere del collegio sindacale, non è richiesto il preventivo deposito presso la sede sociale della perizia di stima del bene o del credito conferendo e la deliberazione può determinare il prezzo delle azioni senza tenere conto del valore del patrimonio netto della società, in quanto tali previsioni sono poste a garanzia dei soli soci che subiscono l'esclusione del diritto di opzione.

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