H.G.18 - Imposizione a soci e a eventuali obbligazionisti convertibili dell’obbligo di esercitare il diritto di opzione sugli aumenti di capitale


Massima

1° pubbl. 9/07

Il diritto di opzione spettante ai soci, e agli eventuali obbligazionisti convertibili, sulla sottoscrizione delle nuove azioni derivanti da aumenti di capitale (riconosciuto dall’art. 2441, primo comma cod. civ.) comprende la facoltà di sottoscrivere anche solo parzialmente le azioni ad essi riservate.
Pertanto la delibera che riconosca ai soci, e agli eventuali obbligazionisti convertibili, esclusivamente la facoltà di sottoscrivere integralmente (e non anche parzialmente) le nuove azioni ad essi riservate concretizza un’ipotesi di limitazione del più ampio diritto di sottoscrizione riconosciuto dal codice.
Tale delibera può dunque essere legittimamente adottata solo se ricorrono i presupposti di cui al quinto comma dell’art. 2441 cod. civ. e nel rispetto della procedura di cui al sesto comma del medesimo articolo.

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