H.G.16 - Legittimità della delibera di aumento di capitale adottata a maggioranza senza sovrapprezzo


Massima

1° pubbl. 9/07
È legittimo deliberare a maggioranza un aumento di capitale senza sovrapprezzo (ossia ad un prezzo non congruo), nell’ipotesi in cui sia riconosciuto a tutti i soci, e a tutti gli eventuali portatori di obbligazioni convertibili, il diritto di opzione ai sensi del primo comma dell’art. 2441 cod. civ..
Nell’ipotesi invece in cui tale diritto di opzione a favore dei soci, e degli eventuali obbligazionisti convertibili, sia escluso o limitato l’aumento di capitale deliberato a maggioranza deve necessariamente prevedere l’eventuale sovrapprezzo (ossia deve essere deliberato ad un prezzo congruo), nel rispetto della procedura prevista dal sesto comma dell’art. 2441 cod. civ..

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