H.G.10 - Riduzione volontaria del capitale – efficacia ed eseguibilità


Massima

1° pubbl. 9/05

In caso di riduzione volontaria del capitale a sensi dell’art. 2445 cod. civ. bisogna distinguere tra efficacia della delibera e sua eseguibilità:
  • per quanto riguarda l’efficacia anche in questo caso si applica la disciplina generale dettata dall’art. 2436, quinto comma cod. civ., che non viene derogata dalla disposizione in commento; pertanto la delibera di riduzione volontaria del capitale produrrà i suoi effetti subito dopo la iscrizione al registro imprese
  • per quanto riguarda la eseguibilità della delibera, una volta che la stessa sia divenuta efficace, si applica la specifica disciplina dettata dall’art. 2445, terzo comma cod. civ., in base alla quale la deliberazione può essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal giorno dell’iscrizione nel registro delle imprese, purchè entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione.

Da ciò discende che:
  • una volta avvenuta l’iscrizione al registro imprese della delibera di riduzione volontaria del capitale, producendo la stessa tutti i suoi “effetti”, il capitale da indicare nello statuto, negli atti della società, e che dovrà risultare anche nel registro imprese medesimo, dovrà essere il capitale nel suo minor importo, quale risulta dalla riduzione (ciò risponde anche a ragioni di “trasparenza” in modo da consentire ai creditori, attraverso la immediata esplicitazione negli atti del minor capitale, di proporre opposizione, nonché per consentire ai creditori successivi all’iscrizione della delibera di fare affidamento sul minor capitale, posto che il diritto di opposizione è comunque riservato ai creditori sociali anteriori all’iscrizione);
  • l’importo della riduzione potrà essere materialmente distribuito ai soci (o i soci saranno definitivamente liberati dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti) solo dopo che siano trascorsi novanta giorni dalla data di iscrizione al registro imprese della delibera semprechè entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione (contabilmente pertanto l’importo della riduzione verrà allocato in apposita riserva “vincolata” non distribuibile sino a che non siano trascorsi novanta giorni dalla data di iscrizione al registro imprese della delibera e semprechè entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione).

La norma in questione infatti non è volta a tutelare i “terzi” in genere affinchè la società mantenga un determinato capitale sociale, contro la volontà manifestata dai soci, bensì a tutelare i creditori anteriori all’iscrizione al registro imprese della delibera di riduzione, e che hanno fatto affidamento su un determinato capitale sociale, a vedere garantite le proprie ragioni da risorse corrispondenti all’originario capitale. L’art. 2445, terzo comma cod. civ., parlando di “esecuzione” e non di “efficacia” della delibera, mira pertanto a garantire il mantenimento nella società delle “risorse” su cui avevano fatto affidamento i creditori anteriori alla iscrizione, sino a che non sia scaduto il termine loro riconosciuto per l’opposizione, e non certo ad attribuire a tali creditori un diritto di “incidere” sulla struttura societaria, sospendendo gli effetti di una delibera legittimamente adottata dai soci.

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