H.C.9 - Termini di efficacia di cessazione cons. di amm. in seguito a rinuncia di uno o più di essi con clausola simul stabunt simul cadent


Massima

1° pubbl. 9/06

Nelle società il cui statuto preveda che a seguito della cessazione di uno o più amministratori cessi l’intero consiglio, la rinuncia di uno o più amministratori nei modi che rendano applicabile detta clausola provoca la cessazione dei singoli amministratori nei seguenti termini di efficacia:
a) in mancanza di una ulteriore disposizione statutaria che renda applicabile il quinto comma dell’art. 2386 cod. civ.:
  • gli amministratori non rinuncianti rimangono in carica fino a quando il consiglio non si è ricostituito;
  • gli amministratori rinuncianti cessano immediatamente sino a quando rimanga in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione; le cessazioni per rinuncia successive sono efficaci dal momento in cui il consiglio si è ricostituito.
I consiglieri rimasti in carica hanno l’obbligo di convocare l’assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo;
b) in presenza di una espressa disposizione dello statuto che renda applicabile il quinto comma dell’art. 2386 cod. civ., la cessazione di tutti gli amministratori è immediatamente efficace; l’assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo deve essere convocata d’urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

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