H.B.38 – Documenti da esibire alla presidenza dell’assemblea ovvero da depositare o comunicare preventivamente per legittimarsi all’intervento


Massima

1° pubbl. 9/10

In relazione alle diverse tecniche di circolazione delle azioni e ai conseguenti diversi momenti di acquisto del diritto di intervento in assemblea (vedi orientamenti H.B.35, H.B.36 e H.B.37) i documenti che devono essere prodotti alla società, ovvero depositati o comunicati preventivamente, sono:
1 - per le società non ammesse alla gestione accentrata dei titoli:
a) nel caso di mancata emissione dei titoli azionari:
nessun documento, la legittimazione consegue all’iscrizione nel libro dei soci;
b) nel caso di girata di titoli nominativi:
le azioni o i certificati azionari girati al soggetto che intende legittimarsi in virtù di una serie continua di girate;
c) nel caso di trasferimento di titoli nominativi avvenuto con mezzi diversi dalla girata (c.d. transfert):
le azioni o i certificati azionari annotati del trasferimento a favore del soggetto che intende legittimarsi, ovvero ad esso direttamente intestati in seguito al ritiro ed annullamento dei precedenti;
2 - per le società ammesse alla gestione accentrata dei titoli:
la comunicazione all’emittente dell’avvenuta scritturazione del trasferimento nei conti dell’intermediario nei termini di legge o di statuto, inviata ai sensi del comma 1 dell’art. 83-sexies T.U.F.

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